Elenco oneri. Modalità dell’allestimento e ricorso contro lo stesso
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2014 15.2013.115
Elenco oneri. Modalità dell’allestimento e ricorso contro lo stesso
Incarto n. 15.2013.115 Lugano 14 gennaio 2014 EC/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Jaques segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 9 ottobre 2013 di RI 1 rappr. dal RA 1 contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, o meglio contro il provvedimento 15 marzo 2013 di assegnazione di termine per promuovere l’azione volta a contestare una pretesa iscritta nell’elenco degli oneri nelle varie procedure promosse contro CO 3 procedure interessanti anche:
1. CO 2,
2. CO 1,
3. PI 1 rappr. da: RA 2
4. PI 3 rappr. da RA 3
5. PI 4 6. PI 5
6. PI 6 rappr. dall'RA 4 viste le osservazioni:
– 23 ottobre 2013 dell’RA 4;
– 24 ottobre 2013 di PI 1;
– 6 novembre 2013 della RA 5CO 1 esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto : che nell’ambito di varie procedure esecutive promosse contro PI 1, il 18 gennaio 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio ha pubblicato l’avviso d’incanto riferito a diversi fondi già di proprietà dell’escussa, nel frattempo deceduta (il __________ __________ 2011); che il 6 marzo 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio ha trasmesso alle parti gli elenchi oneri di stessa data; che nell’elenco oneri riferito alla part. __________ RFD di __________ l’ufficio ha iscritto nella rubrica “ipoteche convenzionali", dopo un credito di fr. 598'629.– a favore della PI 1 garantito da cartelle ipotecarie dal I° all’VIII° grado, un credito di fr. 70'972.60 a favore di PI 5 garantito da una cartella ipotecaria in IX° grado e un credito di fr. 57'500.– a favore dello PI 6, RA 4, garantito da una cartella ipotecaria al portatore in X° grado, e in seguito a questi tre crediti, nella rubrica "ipoteca legale (I.L. di diritto pubblico)", ha fatto figurare un credito di fr. 50'800.– a favore dello PI 6, __________, garantito da un'ipoteca legale dello stesso importo "a garanzia sussidi" (n. 22, dg __________ del 28 giugno 2007); che con scritto 14 marzo 2013 denominato “ contestazione graduatoria elenco oneri ”, lo PI 6, rappresentato dal RA 1, ha contestato il grado e l’esigibilità del credito di fr. 50'800.– iscritto a suo favore, chiedendo che venisse anteposto a tutti gli altri crediti garantiti da ipoteche convenzionali; che con provvedimento 15 marzo 2013 l’ufficio ha assegnato allo PI 6 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione volta a contestare il grado assegnato al proprio credito; che con “ricorso” 9 ottobre 2013 lo RI 1 chiede di considerare lo scritto 14 marzo 2013 quale ricorso giusta l'art. 17 LEF; che giusta l’art. 36 cpv. 2 RFF, l’ufficio d’esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli e nemmeno esigere la produzione di prove; che il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF); che dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (CEF 11 giugno 2012, inc. 15.2012.55, consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140); che l'ufficio deve tenere conto anche del grado indicato nell'insinuazione (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b, 1° periodo i.f. RFF), anche se differisce da quanto iscritto nel registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b, 3° periodo i.f. RFF, Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 140); che nella fattispecie lo RI 1 ha insinuato all’ufficio un credito di fr. 50'800.– chiedendone esplicitamente l’iscrizione nell’elenco oneri in grado prevalente rispetto agli altri diritti di pegno; che godendo l’ufficio di esecuzione, come visto, di un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, e in assenza di elementi manifesti che potessero fargli ritenere che l’ipoteca legale dello RI 1 non godesse del privilegio preteso dal creditore, l’ufficio doveva iscrivere la pretesa così come annunciata (cfr. art. 36 cpv. 2 RFF al quale rinvia l’art. 102 RFF; Häusermann/ Stöckli/Feuz, op. cit., n. 104 ad art. 140), ossia in grado prevalente; che nello scritto denominato “Contestazione graduatoria elenco oneri” del 14 marzo 2013”, loRI 1 ha chiesto che la sua pretesa venisse anteposta a tutte le altre garanzie iscritte sul fondo “così come espressamente richiesto al momento dell'iscrizione”; che in tale modo lo RI 1 ha contestato l'operato dell'ufficio, rimproverandogli di non avere attribuito alla sua pretesa il grado rivendicato; che la contestazione del 14 marzo 2013 deve pertanto essere considerata quale tempestivo ricorso giusta l'art. 17 LEF, da accogliere per i motivi ricordati sopra; che di conseguenza l'ufficio rettificherà l’elenco oneri, iscrivendo nello stesso il credito insinuato dal ricorrente con il grado da esso preteso e comunicherà la modifica agli interessati, assegnando loro un nuovo termine di contestazione di 10 giorni (art. 40 RFF); che l'ammissione del ricorso del 14 marzo 2013 rende senza oggetto il provvedimento del successivo 15 marzo, con il quale l’ufficio ha assegnato allo RI 1 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione volta a contestare il grado assegnato al proprio credito; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 LEF; 36 cpv. 2, 40 RFF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 1.1. Di conseguenza, è fatto ordine all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio di iscrivere nell’elenco oneri riferito alla part. __________ RFD di ____________________ il credito di fr. 50'800.– a favore dello RI 1, sezione della promozione economica, turismo e artigianato, garantito da un'ipoteca legale dello stesso importo "a garanzia sussidi" (dg. 991 del 28 giugno 2007) nella rubrica “IPOTECHE LEGALI art. 836 CCS, 183 LAC, 251 LT” . 1.2. Le altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate. 1.3 . L'ufficio comunicherà la modifica dell'elenco oneri di cui al dispositivo n. 1.1 agli interessati, assegnando loro un nuovo termine di contestazione di dieci giorni. 1.4. È senza oggetto il provvedimento 15 marzo 2013, con il quale l’ufficio ha assegnato allo Stato del Canton Ticino un termine di 20 giorni per promuovere l’azione volta a contestare il grado assegnato al proprio credito. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3 . Notificazione a:
–;
–;
–;
–;
–;
–;
–; – – Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.