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15.2013.11

Comminatoria di fallimento, Irricevibilità del ricorso per motivi di merito

Ticino · 2013-02-19 · Italiano TI
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Comminatoria di fallimento, Irricevibilità del ricorso per motivi di merito

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 3 .   Notificazione a: -; - avv.    . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                            Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

E. 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.02.2013 15.2013.11

Comminatoria di fallimento, Irricevibilità del ricorso per motivi di merito

Incarto n. 15.2013.11 Lugano 19 febbraio 2013 FP/ec/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Jaques segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 1° febbraio 2013 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 17 gennaio 2013 nell’esecuzione n. _____ promossa contro la ricorrente da PI 1 patrocinata dall’avv.  PA 1 viste le osservazioni 14 febbraio 2013 di PI 1 s.r.l e del 18 febbraio 2013 dell’UE di Lugano; ritenuto in fatto: che nell’ambito dell’esecuzione n. _________ promossa da PI 1, il 17 gennaio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 4'383.20 oltre interessi e spese; che l’atto è stato notificato alla debitrice il 25 gennaio 2013; che con ricorso del 1. febbraio 2013 RI 1 ha impugnato la comminatoria di fallimento, asserendo di avere versato direttamente alla creditrice degli acconti a partire dal mese di ottobre 2012 sulla base di accordi presi con quest’ultima, la quale “avrebbe dovuto darne comunicazione al suo avvocato evitando così di proseguire nell’esecuzione”; che, ciò posto, la ricorrente ha chiesto al legale che rappresenta la creditrice, di “volere attendere con il proseguimento fallimentare”; che con osservazioni del 14 febbraio 2013 la procedente ha chiesto la reiezione del ricorso, contestando le affermazioni di controparte, del resto non supportate da alcun riscontro documentale; che, dal canto suo, con osservazioni del 18 febbraio 2013, l’Ufficio di esecuzione di Lugano si è rimessa al giudizio dell’autorità di vigilanza; considerando in diritto: che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio di esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento

- deve esser presentato entro dieci giorni da quanto il ricorrente ne ebbe conoscenza; che la comminatoria di fallimento, essendo stata notificata all’escussa il 25 gennaio 2013, il termine per ricorrere, iniziato a decorrere il giorno successivo, è venuto a scadere il 4 febbraio successivo; che consegnato alla posta il 1. febbraio 2013, il ricorso risulta  tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile; che contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: G illiéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; O ttomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 56 ad art 160), ad esempio quando l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 93 III 33 consid. 2); che, nella fattispecie, la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si limita in buona sostanza a chiedere al legale della creditrice di volere soprassedere, avendo essa provveduto a versare degli acconti direttamente alla procedente, che avrebbe poi dovuto dargli comunicazione, “evitando così di proseguire nell’esecuzione”; che, come correttamente rilevato dalla creditrice, si tratta però di mere affermazioni di parte non suffragate da alcun riscontro oggettivo; che solo il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore (art. 12 cpv. 2 LEF); che ne discende pertanto la reiezione del ricorso; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF); per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3 .   Notificazione a: -; - avv.    . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                            Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.