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15.2013.107

Ticino · 2013-08-02 · Italiano TI
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Comminatoria di ricorso. Ricorso tardivo. Contestazione temeraria della notifica del precetto esecutivo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.10.2013 15.2013.107

Comminatoria di ricorso. Ricorso tardivo. Contestazione temeraria della notifica del precetto esecutivo

Incarto n. 15.2013.107 Lugano 24 ottobre 2013 FP/ec/mc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Jaques segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 16 ottobre 2013 di RI 1 patrocinata dall’avv.  RA 1 contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da PI 1 titolare della ditta viste le osservazioni 18 ottobre 2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona; ritenuto in fatto e considerato in diritto : che con precetto esecutivo n. __________ del 15/20 febbraio 2013 del­l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, “A__________ c/o PI 1” ha escusso RI 1 per l’in­cas­so di fr. 4'612.70 oltre interessi e spese; che al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione, che è stata rigetta in via definitiva dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco con decisione del 2 agosto 2013, passata in giudicato; che tale decisione ha fatto seguito alla proposta di giudizio formulata dallo stesso giudice di pace con pronunciato del 12 marzo 2013; che il 29 agosto 2013 l’escutente ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona la prosecuzione dell’esecu­zione, allegando le predette due decisioni; che con ricorso del 16 ottobre 2013 l’escussa si aggrava contro la comminatoria di fallimento postulandone l’annullamento in quanto, a suo dire, non avrebbe mai ricevuto il precetto esecutivo alla base della procedura esecutiva, di cui chiede una nuova notifica; che PI 1 rileva inoltre che nessuna delle indicazioni manoscritte che figurano sulla comminatoria di fallimento (“__________” e “11.09.2013”) appartengono al suo amministratore unico, rispettivamente ad altro organo della società, ma sono state verosimilmente apposte dall’ufficiale incaricato della notifica (punto 1) e puntualizza altresì di non avere trovato alcuna indicazione circa l’iscrizione a registro di commercio di una società denominata “A__________” nella forma di una società semplice (punto 2); che con osservazioni del 18 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona ha chiesto la reiezione del ricorso asserendo di avere agito correttamente; che il ricorso non è stato notificato all’escutente per osservazioni; che il gravame – peraltro proposto intempestivamente, ossia ben oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 17 cpv. 1 LEF) avvenuta in data 11 settembre 2013 – lascia allibiti; che, infatti, l’escussa non può seriamente pretendere di non aver mai avuto conoscenza del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ mentre risulta aver interposto opposizione conto tale atto e, il 22 marzo 2013, per il tramite dello studio legale __________ ha presentato osservazioni all’istanza promossa dall’escutente per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione in questione (cfr. proposta di giudizio 19 giugno 2013 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco [inc. 0074-2013-s], pag. 2); che manifestamente infondato, per non dire temerario, il ricorso va pertanto al riguardo disatteso; che per quanto concerne la prima considerazione conclusiva del ricorso, va ricordato che l'avvenuta notifica della comminatoria di fallimento dev'essere accertata dall'agente incaricato di procedervi, con l'indicazione della data e dell'identità del destinatario (art. 161 LEF); che relativamente alla designazione della parte escutente, si conviene che la stessa risulta imprecisa, siccome quale parte andava indicato il titolare PI 1 e non la sua ditta individuale “API 1” (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 120 III 13 consid. 1; CEF 30 agosto 2006, inc. 15.2006.87, consid. 3; Kofmel Ehrenzel­ler, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 29 ad art. 67); che secondo la giurisprudenza federale, la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte determina la nullità dell’esecuzione solo quando era di natura da indurre le parti nell’errore e che ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120 III 13; CEF 25 ottobre 2012 inc. 15.2012.107]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 19 ad art. 67, con rif.); che nel caso concreto la dicitura “A__________ c/o PI 1” sugli atti esecutivi, in assenza di una qualunque specificazione riferibile a una società (”SA”, ”Sagl”, ecc.), poteva solo essere compresa come riferita a una ditta individuale di cui il titolare – e quindi la parte escutente – è PI 1; che non vi era alcun rischio di errore o confusione per l'escussa, che come visto si è difesa sin dall'inizio della procedura esecutiva; che in queste circostanze la validità degli atti esecutivi è fuori dubbio e basta ordinare all'Ufficio di rettificare la designazione dell'escutente nei suoi registri; che non si prelevano spese (art. 61 cvp. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. È fatto ordine all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di rettificare nei suoi registri la scheda relativa ad “A__________” sostituendo il nome della ditta con quello del suo titolare PI 1 e il contenuto della voce “designazione supplementare” con l'indicazione “titolare della ditta A__________”. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4 .   Notificazione a: –; – . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.