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15.2013.104

Notifica del precetto esecutivo. Onere della prova

Ticino · 2011-11-20 · Italiano TI
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Notifica del precetto esecutivo. Onere della prova

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.11.2013 15.2013.104

Notifica del precetto esecutivo. Onere della prova

Incarto n. 15.2013.104 Lugano 20 novembre 2011 CC/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Jaques segretario: Cortese statuendo sul ricorso 11 ottobre 2013 di RE 1 contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da PI 1 viste le osservazioni 4 novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, esaminati gli atti e i documenti, ritenuto in fatto e considerato in diritto : che nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RE 1 da PI 1 per un credito di fr. 441.70 oltre accessori, in data 3 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha trasmesso all’escusso l’avviso di pignoramento; che con ricorso 11 ottobre 2013 RE 1 sostiene di non  aver mai ricevuto il precetto esecutivo e chiede pertanto la restituzione del termine per interporre opposizione, previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo; che con decreto 15 ottobre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso; che con osservazioni 4 novembre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano postula la reiezione del gravame, rilevando che il precetto esecutivo in questione è stato regolarmente notificato al debitore in data 27 agosto 2012 presso lo sportello dell’Ufficio e che contro di esso non è stata interposta opposizione; che spetta all’ufficio di esecuzione provare che il precetto esecutivo sia stato notificato regolarmente (DTF 120 III 117, consid. 2; 117 III 10, consid. 5c; Wüthrich/Schoch, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 15 ad art. 13 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 72 LEF); che detta prova va fornita con la produzione del precetto esecutivo, che quale pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC fa piena prova dei fatti che attesta, segnatamente per quanto attiene all’atte­stazione scritta da parte dell’agente notificatore dell’avvenuta consegna dell’atto all’escusso o a un membro adulto della sua economia domestica, e ciò finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (CEF 22 giugno 2012 inc. 15.2012.62; DTF 120 III 117, consid. 2; 117 III 10, consid. 5c); che in virtù della legge, l’agente notificatore compila due esemplari del precetto esecutivo (art. 72 cpv. 2 LEF) e ne consegna uno al debitore, mentre l’altro viene retrocesso all’Ufficio, il quale poi lo trasmette all’escutente (art. 76 cpv. 2 LEF); che nel caso in rassegna, dagli atti e in particolare dall’esemplare del precetto esecutivo notificato al creditore e dalle osservazioni dell’Ufficio risulta che il precetto in questione è stato consegnato personalmente all’escusso il 27 agosto 2012 allo sportello dell’Ufficio; che il ricorrente non ha addotto – né tantomeno reso verosimile – alcuna circostanza di fatto oggettiva che possa far dubitare in qualche modo del contenuto del predetto documento e delle dichiarazioni dell’organo di esecuzione forzata; che, anzi, anche di fronte alle osservazioni dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, notificategli il 4 novembre 2011, il ricorrente è rimasto silente; che, alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto; che giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità. Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 22 a, 72 e 76 LEF, 9 CC e 61, 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3 .   Notificazione a: –;

–   . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                               Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.