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15.2013.1

Proroga del termine per ultimazione della procedura di fallimento

Ticino · 2013-02-04 · Italiano TI
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Incarto n.15.2013.1

Lugano

4 febbraio 2013

CJ/fp/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

segretaria:

Locatelli

statuendo sull’istanza 19 dicembre 2012 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro la società

CO 1

letti ed esaminati gli atti;

che nell’istanza in esame, presentata il 19 dicembre 2012, l’am­mi­ni­­stratrice speciale chiede di prorogare fino al 30 aprile 2013 il termine per chiudere la liqui­dazione;

che espone di aver già eseguito l’asta dei beni mobili della società fallita, di aver proceduto a liquidare i contratti riferiti a tutti i cantieri ancora aperti al momento del fallimento tranne uno, depositato la graduatoria e l’inventario, nel frattempo diventati definitivi, tenuto la seconda assemblea dei creditori il 6 dicembre 2012, depositato uno stato di riparto provvisorio il 19 novembre 2012, proceduto ad una prima ripartizione di fr. 700'000.-- andati tutti ai creditori di prima classe (lavoratori) e ceduto ad alcuni creditori in virtù dell’art. 260 LEF alcune pretese litigiose della massa (diritto di promuovere azione civile e penale nei confronti degli organi della fallita e diverse fatture contestate);

che con messaggio elettronico del 31 gennaio 2013, l’amministra­zio­ne speciale ha fatto pervenire a questa Camera una scaletta relativa ai lavori ancora da eseguire (definizione delle ultime garanzie per i lavori eseguiti dalla fallita, sistemazione della contabilità, elaborazione dei conteggi IVA e AVS, allestimento e deposito dello stato di riparto definitivo, pagamenti dei dividendi, invio degli attestati di carenza di beni, inoltro al giudice del fallimento della relazione finale e dell’istanza di chiusura del fallimento);

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’au­to­rità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria