Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. jaeger/walder / kull/kottmann,Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchkG,vol II, Basel 201, n. 6 ad art 1160; gilliéron, Commentarie de la LP, vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando: - l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF); - l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF); - è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione; - la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva; - l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 III 33 consid. 2).
E. 2 Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
E. 3 Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di contestare la pretesa posta in esecuzione per ragioni di merito, ragioni che – come correttamente sottolineato dall’Ufficio di esecuzione __________ – sfuggono però al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza.
E. 4 Emanando la comminatoria d fallimento sulla base del precetto esecutivo al quale l’escussa non ha sollevato opposizione (art. 88 cpv. 1, 39 cpv. 1 n. 9 e 159 LEF), l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano ha quindi agito correttamente. Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso.
E. 5 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamata la OTLEF, pronuncia : 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: RI 1; PI 1 . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2012.22
Lugano
29 febbraio 2012
FP/sl/lw
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 febbraio 2012 di
RI 1
contro loperato dellUfficio di esecuzione __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
- viste le osservazioni 27 febbraio 2012 dellUfficio di esecuzione __________;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
A.Con precetto esecutivo n. __________ del 2/19.1.2012 PI 1 ha escusso RI 1 per lincasso della somma di fr. 4'230.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito Fatture impagate. Estratto conto del 20.12.11.
Al precetto esecutivo lescussa non ha sollevato opposizione.
B.In data 10 febbraio 2012 la procedente ha chiesto la prosecuzione dellesecuzione, di modo che il 14 febbraio 2012 lUfficio di esecuzione __________ ha emesso a carico dellescussa la comminatoria di fallimento, che è stata notificata allinteressata il giorno successivo.
C.Con ricorso 20 febbraio 2012 RI 1 contesta la comminatoria di fallimento, asserendo in estrema sintesi che il credito allorigine della procedura esecutiva non è stato determinato correttamente e che lopposizione è stata fatta per errore alla creditrice, ancorché riconoscendo di avere un debito nei suoi confronti;
D.Con osservazioni 27 febbraio 2012 lUfficio di esecuzione __________ ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che la contestazione dellinsorgente riguarda il merito della fattispecie, ossia una questione sottratta al potere di cognizione dellautorità di vigilanza.
considerando
in diritto:
1.Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso allautorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr.jaeger/walder/kull/kottmann,Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160;ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchkG,vol II, Basel 201, n. 6 ad art 1160;gilliéron, Commentarie de la LP, vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
-lescusso reputa di non essere soggetto allesecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
-lesecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dellopposizione;
-la decisione (sommaria o di merito) che rigetta lopposizione non è ancora esecutiva;
-lescusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 III 33 consid. 2).
2.Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3.Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di contestare la pretesa posta in esecuzione per ragioni di merito, ragioni che come correttamente sottolineato dallUfficio di esecuzione __________ sfuggono però al potere cognitivo dellautorità di vigilanza.
4.Emanando la comminatoria d fallimento sulla base del precetto esecutivo al quale lescussa non ha sollevato opposizione (art. 88 cpv. 1, 39 cpv. 1 n. 9 e 159 LEF), lUfficio di esecuzione e fallimenti di Lugano ha quindi agito correttamente. Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso.
5.Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF,
pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione a:
RI 1;
PI 1 .
Comunicazione allUfficio di esecuzione __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria