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15.2012.120

Comminatoria di fallimento. Ricorso dell'escusso, fondato sul fatto ch'egli ha ottenuto il sequestro del credito posto in esecuzione. Censura infondata

Ticino · 2012-12-04 · Italiano TI
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Comminatoria di fallimento. Ricorso dell'escusso, fondato sul fatto ch'egli ha ottenuto il sequestro del credito posto in esecuzione. Censura infondata

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2012 15.2012.120

Comminatoria di fallimento. Ricorso dell'escusso, fondato sul fatto ch'egli ha ottenuto il sequestro del credito posto in esecuzione. Censura infondata

Incarto n. 15.2012.120 Lugano 4 dicembre 2012 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretario: Jaques statuendo sul ricorso 6 novembre 2012 di RI 1 patrocinata dall’avv.  PA 1 contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 ottobre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da: PI 1 I- patrocinata dallo studio legale PA 2 viste le osservazioni 23 novembre di PI 1 e 27 novembre 2012 dell’UE di Lugano; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che la ricorrente si oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere di aver ottenuto essa stessa il sequestro dei crediti posti in esecuzione (di fr. 16'886,30 e 3'102,10, oltre interessi e spese), sicché l’escutente non ne potrebbe chiedere il pagamento, siccome essi non sarebbero a disposizione delle parti; che la ricorrente non cita alcuna norma a sostegno della sua tesi fuorché i combinati art. 96 e 275 LEF, i quali non vietano però le misure esecutive tese all’incasso del credito pignorato o sequestrato, ma obbligano solo il terzo debitore – in casu la stessa ricorrente – a versare l’importo dovuto all’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il pignoramento o il sequestro; che il sequestro ottenuto dalla ricorrente il 26 luglio 2012 (doc. C) non la svincola dal suo obbligo di pagare il credito sequestrato, ma la obbliga solo a versare gli importi dovuti all’ufficio d’ese­cuzione competente per l’esecuzione del sequestro (cfr. art. 99 LEF, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – in concreto lo stesso UE di Lugano –, il quale è tenuto a bloccare l’importo eventualmente versato dalla ricorrente fino alla definizione dell’opposizione interposta da PI 1 contro il sequestro 26 luglio 2012, rispettivamente fino all’esito dell’azione a convalida del medesimo sequestro avviata dalla ricorrente; che quest’ultima non può quindi pretendere fermare l’esecuzione senza pagare il credito posto in esecuzione (cfr. art. 172 n. 3 LEF); che di conseguenza il ricorso va respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 99, 159, 275 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3 .   Notificazione a:

– avv.

– Studio legale Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                            Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.