Ricorso firmato solo da un fiduciario attivo fuori cantone, non iscritto nell’albo dei fiduciari autorizzati a esercitare in Ticino. Ricorso inammissibile
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2012 15.2012.113
Ricorso firmato solo da un fiduciario attivo fuori cantone, non iscritto nell’albo dei fiduciari autorizzati a esercitare in Ticino. Ricorso inammissibile
Incarto n. 15.2012.113 Lugano 4 dicembre 2012 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretario: Jaques statuendo sul ricorso 19 ottobre 2012 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio, e meglio contro il provvedimento 12 ottobre 2012 con cui è stata rifiutato il proseguimento dell’esecuzione n. __________ del Betreibungsamt Oberland West promossa dalla ricorrente contro: PI 1 viste le osservazioni 9 novembre di PI 1 e 22 novembre 2012 dell’UEF di Vallemaggia; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con decisione 8 novembre 2012, l’CO 1 ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per tradurre il ricorso in lingua italiana e per produrne 3 copie in originale, sottoscritte dalla stessa ricorrente oppure da persona abilitata mediante procura a rappresentarla nel Canton Ticino; che il 14 novembre 2012, R__________, a nome della rappresentante della ricorrente, la società U.__________ AG, Berna, ha prodotto la traduzione richiesta e la procura in suo favore; che giusta l'art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza legale nell'ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l'autorizzazione cantonale (CEF 12 novembre 2008, inc. 15.08. 87, cons. 1); che nel caso concreto, R__________ non risulta iscritto nell’albo dei fiduciari autorizzati a esercitare in Ticino (cfr. www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/); che il ricorso, che non è controfirmato dalla ricorrente, è quindi irricevibile; che in ogni caso, il ricorso sarebbe dovuto essere respinto, perché si evince chiaramente dagli accertamenti eseguiti dall’Ufficio che l’escusso non è domiciliato nel Canton Ticino; che infatti risulta dall’informazione rilasciata dal Controllo abitanti di __________ che l’escusso è iscritto nel registro delle persone domiciliate a __________, in via __________, dal 1° novembre 1991; che, inoltre, si evince dalla dichiarazione 26 ottobre 2012 del Controllo abitanti di __________ che l’escusso non si è mai annunciato presso tale comune, che non è iscritto quale indipendente alla Cassa cantonale di compensazione AVS e non svolge alcuna attività lucrativa sul territorio comunale; che queste informazioni sono confermate dal rapporto 28 ottobre 2012 della polizia cantonale ticinese, in cui è precisato che pure l’iscrizione del veicolo in possesso dell’escusso rinvia all’indirizzo di Thun, mentre sua moglie, __________, ha confermato ch’egli risiede in quel di __________, sebbene soggiorni saltuariamente in Ticino presso la pensione ch’essa gestisce nel Comune di __________; che ulteriori controlli della polizia cantonale tra il 27 e il 30 novembre 2012 hanno permesso d’accertare l’assenza dell’escusso dalla suddetta pensione in quel periodo; che lo stesso si è invece presentato spontaneamente al Betreibungsamt Oberland West il 28 novembre 2012 per pagare un acconto di fr. 9'674.-- che copre la quasi totalità del debito posto in esecuzione (pari a fr. 10'488,25 a quel momento); che qualora il Betreibungsamt Oberland West dovesse persistere a rifiutare di continuare l’esecuzione
n. __________ avviata nel suo foro, rimane all’escutente la facoltà di adire l’autorità di vigilanza bernese; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 46 LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3 . Notificazione a: –; –, . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.