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15.2011.82

Contestazione di un'asta. Ricorso tardivo

Ticino · 2011-09-27 · Italiano TI
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Contestazione di un'asta. Ricorso tardivo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.2011 15.2011.82

Contestazione di un'asta. Ricorso tardivo

Incarto n. 15.2011.82 Lugano 27 settembre 2011 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretario: Jaques statuendo sul ricorso 9 settembre 2011 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’incanto avvenuto il 25 luglio 2011 nel fallimento di PI 1 rappr. dall’CO 1 nella sua qualità di amministratore del fallimento procedura che concerne anche l’aggiudicatario del bene rivendicato dal ricorrente E__________, __________ viste le osservazioni 16 settembre di E__________ e 21 settembre 2011 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il ricorrente pretende di aver acquistato in occasione dell’asta del 25 luglio 2011, oltre al quadro elettrico 63A indicato sul verbale d’incanto, due quadri elettrici secondari; che l’Ufficio sostiene invece di aver aggiudicato separatamente il quadro elettrico secondario a E__________ (con la precisazione che contrariamente a quanto pubblicato nell’avviso d’incanto, i quadri secondari non erano due bensì uno solo); che come si evince dal suo scritto 26 agosto 2011 all’CO 1 (doc. E), il ricorrente ha saputo dell’aggiudicazione del quadro secondario al più tardi a quella data; che il ricorso è quindi tardivo, in quanto è stato inoltrato solo il 9 settembre 2011, ovvero dopo la scadenza del termine di ricorso, stabilita dai combinati art. 132a cpv. 2 e 17 cpv. 2 LEF in 10 giorni “dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione”; che in ogni caso, anche se fosse stato tempestivo il ricorso sarebbe dovuto essere respinto, nella misura in cui il verbale d’in­canto, allegato alla ricevuta relativa al prezzo di aggiudicazione pagato dal ricorrente (doc. B), indica con ogni chiarezza che RI 1, oltre agli oggetti registrati nell’inventario con i numeri 3, 4 e 5, ha acquistato solo il “quadro elettrico 63A” (n° 17 – recte: 7 – nell’inventario), e non anche il “quadro secondario da cantiere (2 pz)”, a cui l’inventario attribuisce il numero 20, aggiudicato invece a E__________ per fr. 130.-- (cfr. verbale d’incanto originale, acquisito d’ufficio agli atti); che del resto risulta già dall’avviso d’incanto (doc. A) il fatto che i due quadri elettrici sarebbero stati posti all’asta separatamente, siccome essi sono stati indicati con l’inserzione framezzo di un punto virgola; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 132a LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a:  – RI 1, __________;

– E__________, __________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.