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15.2011.8

Proroga del termine per chiudere il fallimento

Ticino · 2011-02-09 · Italiano TI
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Proroga del termine per chiudere il fallimento

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.2011 15.2011.8

Proroga del termine per chiudere il fallimento

Incarto n. 15.2011.8 Lugano 9 febbraio 2011 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretario: Jaques statuendo sull’istanza 12 gennaio 2011 di IS 1 tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro PI 1 letti ed esaminati gli atti; ritenuto in fatto e considerato in diritto che la procedura fallimentare è aperta dal 9 ottobre 2007; che in occasione della prima assemblea dei creditori, la maggioranza ha designato un’amministratrice speciale e una delegazione dei creditori composta di tre membri; che, il 23 marzo 2009, questa Camera ha prorogato il termine per chiudere il fallimento una prima volta fino al 31 dicembre 2009 (inc. 15.09.27) e una seconda volta fino al 31 dicembre 2010 con decisione 10 febbraio 2010 (inc. 15.10.6); che nella seconda assemblea dei creditori, tenutasi il 23 aprile 2010, l’amministratrice speciale non è stata riconfermata, avendo la maggioranza dei creditori deciso di nuovamente affidare la liquidazione all’ufficio dei fallimenti; che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’au­torità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine; che in concreto, la procedura, segnata da diversi ricorsi che ne hanno sensibilmente rallentato il corso, è finalmente giunta alla realizzazione dei beni mobili, venduti a trattative private il 26 gennaio 2011 all’affittuario dei fondi della fallita (nonché recente cessionario di alcuni crediti ipotecari che li gravano); che l’Ufficio ipotizza di poter procedere alla realizzazione degli immobili nel corso di questa primavera; che l’inoltro di un recente ricorso contro la locazione dei fondi in questione non costituisce un valido motivo per un rinvio della realizzazione, anzi prima i fondi verranno aggiudicati prima avranno fine la locazione e i problemi connessi; che in queste condizioni, occorre concedere la proroga richiesta, perché l’Ufficio possa, entro la fine dell’anno, realizzare i fondi, cedere le pretese contestate della massa (art. 260 LEF) e proce­dere alle operazioni conclusive del fallimento. Per questi motivi, visto l’art. 270 LEF, decreta: 1. L’istanza è accolta. 1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2011. 2. Intimazione all’IS 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                                Il segretario