Foro dell'esecuzione. Escusso frontaliero che lavora in Ticino nella località in cui vivono i genitori. Nullità della notifica del precetto esecutivo nelle mani del padre
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.2011 15.2011.51
Foro dell'esecuzione. Escusso frontaliero che lavora in Ticino nella località in cui vivono i genitori. Nullità della notifica del precetto esecutivo nelle mani del padre
Incarto n. 15.2011.51 Lugano 23 maggio 2011 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretario: Jaques statuendo sul ricorso 22 aprile 2011 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare da PI 1 viste le osservazioni 9 maggio 2011 dell’Ufficio; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, il 1° marzo 2011, il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato, secondo le indicazioni figuranti sulla domanda di esecuzione, in via __________ a __________; che l’atto è stato consegnato al padre dell’escussa, il quale non ha interposto opposizione; che con il ricorso in esame, RI 1 contesta la validità della notifica, facendo valere di essere domiciliata in Italia, di essere maggiorenne e di non aver autorizzato suo padre a ritirare l’atto esecutivo in questione; che l’Ufficio ritiene che il centro degli interessi dell’escussa sia situato a __________, dove la stessa lavora presso il bar __________ grazie a un permesso di lavoro quale frontaliera; che per determinarne il domicilio giusta l’art. 23 cpv. 1 CC, e pertanto il foro ordinario d'esecuzione ai sensi dell’art. 46 LEF, deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18,
n. 40 ad art. 46); che normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la professione (Schmid, op. cit., n. 40, 43 e 44 ad art. 46; CEF 14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2); che per un debitore sposato, determinante è in linea di massima il luogo dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 46), mentre per una persona che vive da sola il foro esecutivo può essere situato laddove lavora, qualora ci viva anche per la maggior parte del suo tempo (cfr. LGVE 1983 I n. 36, citata da Schmid, op. cit., n. 48 ad art. 46; in materia fiscale: DTF 125 I 56 segg., cons. 2); che l’Ufficio si è fondata su quest’ultima giurisprudenza per notificare il precetto esecutivo a __________; che lo stesso è tuttavia stato consegnato al padre dell’escussa al proprio domicilio e non presso il suo luogo di lavoro o di soggiorno settimanale; che dalle informazioni assunte dalla Camera presso il controllo abitanti di __________ si evince che l’escussa ha risieduto nel comune presso i genitori a beneficio di un permesso di dimora B CE/ AELS dal 3 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, data alla quale le è poi stato rilasciato un permesso per confinante G CE/AELS, per consentirle di svolgere l’attività di cameriera presso il Bar __________ a __________, dal momento che si era trasferita a __________ (VA) in Italia; che al momento della notifica del precetto esecutivo, il 1° marzo 2011, l’escussa non risiedeva più presso i genitori; che l’Ufficio non allega che RI 1 avesse in precedenza esplicitamente autorizzato il padre a ritirare atti esecutivi per suo conto; che appare d’altronde superfluo verificare se il precetto avrebbe potuto o potrebbe essere notificato in un altro luogo a __________, siccome è assodato che l’escussa non risiede né lavora più in quel comune; che il ricorso va pertanto accolto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 46 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 1.1. Di conseguenza, è annullato il precetto esecutivo n. __________. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a:
– RI 1, __________ (I), per raccomandata internazionale con avviso di ricevimento (AR);
– PI 1, __________. Comunicazione all’CO 1, __________, per il tramite dell’Ufficio________________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.