Ricorso contro 4 precetti esecutivi e avvisi di pignoramento. Richiesta di sospensione. Irrilevanza dell'esistenza di una procedura penale sul piano esecutivo
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.01.2012 15.2011.102
Ricorso contro 4 precetti esecutivi e avvisi di pignoramento. Richiesta di sospensione. Irrilevanza dell'esistenza di una procedura penale sul piano esecutivo
Incarto n. 15.2011.102 Lugano 11 gennaio 2012 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo segretario: Jaques statuendo sul ricorso 6 dicembre 2011 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro i precetti esecutivi e gli avvisi di pignoramento emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da
1. PI 1
2. PI 2 rappr. dall’RA 1 viste le osservazioni 20 dicembre 2011 dello PI 2 e 3 gennaio 2012 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con quattro decisioni del 12 dicembre 2011, il presidente e il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni hanno dichiarato irricevibile il ricorso 6 dicembre interposto da RI 1, con cui essa aveva chiesto la sospensione di quattro esecuzioni relative all’incasso di crediti in restituzione di assegno integrativo e di prima infanzia, prestazione complementare e sussidio LAMal indebitamente percepiti, e l’hanno trasmesso alla scrivente Camera per quanto eventualmente di sua competenza; che nell’atto di ricorso RI 1 si limita a qualificare i precetti in oggetto come ingiustificati, poiché sarebbe tuttora pendente un non meglio definito “procedimento penale”, verosimilmente teso all’accertamento della sua responsabilità (penale) (cfr. le osservazioni dell’Ufficio); che tuttavia la ricorrente non contesta di aver ricevuto i precetti esecutivi né di aver omesso o rinunciato a formulare opposizione; che la sospensione di un’esecuzione non colpita da opposizione presuppone una decisione giudiziaria (art. 85 o 85a LEF), la cui esistenza nel caso concreto non risulta né dalle allegazioni della ricorrente né dagli atti; che l’asserita pendenza di un procedimento di carattere penale è irrilevante per quanto concerne le procedure esecutive; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 85, 85a LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– PI 1, __________;
– RA 1,__________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.