Notifica di precetto esecutivo e opposizione allo stesso
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 P er l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione.
E. 2 L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).
E. 3 Nel caso concreto il sergente __________ __________ della polizia comunale di __________ è stato in grado di ricordare di aver notificato il precetto esecutivo a RI 1 il 24 settembre 2010 verso le 19.00, rispettivamente di notte. Questa dichiarazione dell’agente di polizia di __________, persona del tutto estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo alcun dubbio, ritenuto che l’escusso, a differenza di quanto da lui preteso, non deve sottoscrivere il precetto esecutivo a conferma dell’avvenuta consegna dello stesso. Avendo l’escusso regolarmente ricevuto il precetto ma non avendo interposto opposizione, l’Ufficio ha dato correttamente seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione presentata dal la creditrice .
E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi; richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:
- RI 1, __________; -PA 1, ____________________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.01.2010 15.2011.1
Notifica di precetto esecutivo e opposizione allo stesso
Incarto n. 15.2011.1 Lugano 18 gennaio 2010 EC/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 13 dicembre 2010 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da PI 1 (rappresentata da PA 1) in tema di notifica di precetto esecutivo; viste le osservazioni 10 gennaio 2011 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 3'135.35 oltre accessori. Dal precetto, emesso il 3 agosto 2010, risulta che esso è stato notificato il 24 settembre 2010. Al precetto non è stata interposta opposizione. B. Avendo chiesto la creditrice il proseguimento dell’esecuzione, il 29 novembre 2010 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento. C. Con ricorso 13 dicembre 2010 RI 1 postula la declaratoria di nullità dell’avviso di pignoramento perché mai gli sarebbe stato notificato il precetto esecutivo. D. Con scritti 3 dicembre 2010 e 22 dicembre 2010 il sergente __________ __________ della polizia comunale di __________ ha comunicato all’CO 1 di aver notificato il precetto esecutivo a RI 1 il 24 settembre 2010 verso le ore 19.00, rispettivamente di notte, sulla strada, durante il servizio notturno, quando egli, con un collega, si trovava in via __________ a __________ e l’escusso casualmente passò di lì e si fermò. L’agente di polizia ha altresì precisato che dopo alcune settimane sarebbe stato contattato da RI 1 che gli avrebbe chiesto di aiutarlo perché non avrebbe capito che ritirando il precetto esecutivo senza fare opposizione al momento della consegna o entro 10 giorni dalla stessa, l’esecuzione sarebbe proseguita con il pignoramento (scritto 3 dicembre 2010). E. Delle osservazioni 10 gennaio 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito. Considerato in diritto: 1. P er l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione. 2. L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76). 3. Nel caso concreto il sergente __________ __________ della polizia comunale di __________ è stato in grado di ricordare di aver notificato il precetto esecutivo a RI 1 il 24 settembre 2010 verso le 19.00, rispettivamente di notte. Questa dichiarazione dell’agente di polizia di __________, persona del tutto estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo alcun dubbio, ritenuto che l’escusso, a differenza di quanto da lui preteso, non deve sottoscrivere il precetto esecutivo a conferma dell’avvenuta consegna dello stesso. Avendo l’escusso regolarmente ricevuto il precetto ma non avendo interposto opposizione, l’Ufficio ha dato correttamente seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione presentata dal la creditrice . 4. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi; richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:
- RI 1, __________; -PA 1, ____________________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.