Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2009.65
Lugano
8 luglio 2009
FP/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 giugno 2009 di
RI 1
contro
loperato dellCO 1 nellesecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
rappresentato da: __________, Via __________, __________
viste le osservazioni 6 luglio 2009 dellCO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 22 maggio 2009 dellCO 1, PI 1 ha escusso RI 1 per la somma di fr. 900.- oltre interessi e spese esecutive indicando come titolo di credito: Differenza salariale ottobre 2008;
che il precetto esecutivo è stato notificato allescussa il 25 maggio 2009;
che con scritto dell8 giugno 2009 RI 1 ha inoltrato allCO 1 opposizione al summenzionato precetto esecutivo, asserendo di avere tacitato lex dipendente PI 1 di ogni sua spettanza mediante versamento bancario dello scorso ottobre 2008;
che il 9 giugno 2009 lUfficio ha comunicato a PI 1 di ritenere lopposizione tardiva, il precetto esecutivo essendole stato notificato il 25 maggio 2009, per cui il termine utile per interporre opposizione scadeva il 4 giugno 2009;
che con ricorso 18 giugno 2009 RI 1 assevera di avere per errore ritirato in data 25 maggio 2009 allufficio postale di __________ il precetto esecutivo in rassegna e di avere fatto opposizione al medesimo per lettera raccomandata dell8 giugno successivo indirizzata allCO 1, che il giorno dopo ha però comunicato di ritenere lopposizione tardiva in quanto sollevata senza rispettare il termine di legge di dieci giorni;
che secondo la ricorrente, non gli risulta però che i 10 giorni non siano da considerarsi 10 giorni lavorativi;
che in ogni modo, sostiene dipoi la ricorrente, a suo tempo al creditore era stata versata tutta la liquidazione di fine servizio concordata con un dipendente dell__________, che lo potrà confermare, per cui essa non è più debitrice di alcuna somma;
che con osservazioni del 6 luglio 2009 lCO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la tardività dellopposizione inoltrata dallescussa;
che secondo lart. 74 cpv. 1 LEF, se lescusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, allufficio desecuzione;
che nella fattispecie risulta che il precetto esecutivo è stato notificato allescussa - e, per essa, a __________, ossia alla persona indicata come organo delle debitrice nel precetto esecutivo stesso e che del resto ha sottoscritto anche il presente ricorso - il 25 maggio 2009;
che il termine per sollevare opposizione ex art. 74 cpv. 1 LEF ha così iniziato a decorre il giorno successivo (art. 31 cpv. 1 LEF), per venire a scadere il 4 giugno 2009, giorno feriale (sul computo dei termini nel caso in cui il relativo termine viene a scadere di sabato, di domenica o di un giorno riconosciuto ufficialmente come festivo, cfr. art., 31 cpv. 3 LEF);
che inoltrata soltanto l8 giugno 2009 lopposizione si rivela dunque manifestamente tardiva, non potendo essere condivisa lopinione del ricorrente, secondo cui ai fini del computo del termine previsto dallart. 74 cvp. 1 LEF entrano in considerazione soltanto i giorni lavorativi;
che i giorni di sabato, rispettivamente le domeniche, rispettivamente i giorni riconosciuti come ufficialmente festivi a cui allude il ricorrente non si computano nel calcolo dei termini previsti dalla legge federale sullesecuzione e sul fallimento (LEF) soltanto nel caso in cui gli stessi vengono a scadere durante le ferie previste dalla LEF dopo avere iniziato a decorrere prima delle medesime, segnatamente nella fattispecie regolata dallart. 63 LEF, secondo cui in un caso del genere i relativi termini, di per sé non sospesi dalle ferie, vengo prorogati fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, ritenuto che deve trattarsi di 3 giorni cosiddetti lavorativi (esclusi quindi il sabato e le festività);
che nel caso concreto il termine per fare opposizione non è venuto a scadere nelle ferie esecutive, ossia in uno dei casi previsti dallart. 56 LEF;
che, infine, il richiamo alla pretesa avvenuta tacitazione del creditore sulla base di accordi presi con un rappresentante sindacale dellescutente (circostanza peraltro non documentata) riguarda in ogni modo questioni di merito, che sfuggono alla cognizione di questa Camera, chiamata a statuire sulla tempestività dellopposizione inoltrata dallescussa al precetto esecutivo;
che il ricorso deve pertanto essere disatteso, siccome manifestamente infondato;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario