Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta da lui e dalla madre signora PI
E. 2 Dall’atto di morte di data 25 giugno 2009 richiesto da questa Camera al competente ufficio circondariale dello stato civile emerge che PI 2 è decessa il __________ gennaio 2009. In considerazione di questa circostanza l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché proceda ad accertare gli eredi di PI 2, atteso che nell’ipotesi in cui PI 1 risultasse essere l’unico erede della defunta, il pignoramento della sua interessenza nell’eredità decadrebbe divenendo l’escusso il solo proprietario dei beni appartenuti in precedenza alla comunione ereditaria.
E. 3 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
E. 4 Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2009 15.2009.64
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
Incarto n. 15.2009.64 Lugano 7 luglio 2009 EC/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 18 giugno 2009 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso PI 1, __________ nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di PI 2, __________ nelle varie esecuzioni dell’IS 1 promosse contro l’escusso da PI 3 (rappresentata dalla PI 3, __________, __________) es. n. __________, __________, __________ PI 4 es. n. __________, __________ PI 5 (rappr. dalRA 1, __________) es.n. __________, __________, __________ PI 6 (rappr. dal RA 1) es. n. __________, __________ PI 7 (patrocinato dall’PA 1) es. n. __________ PI 8 es. n. __________ PI 9 (rappresentata da __________ __________, __________) es. n. __________ esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1, il 16 gennaio 2009 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di PI 1 e della madre PI 2 . L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione la quota di comproprietà di ½ della PPP n. __________ in territorio del Comune di __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio precisato che la PPP n. __________ è gravata da ipoteche per complessivi fr. 200'000.--. Nello stesso ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza pignorata. B. Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 16 aprile 2009 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 6 maggio 2009. All’udienza, alla quale era presente solo un creditore, nessuna conciliazione è stata raggiunta. Dal relativo verbale risulta che la comunista PI 2 sarebbe deceduta. C. Il 7 maggio 2009 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio. D. Il 18 giugno 2009, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 n ell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Considerato in diritto 1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta da lui e dalla madre signora PI 2. 2. Dall’atto di morte di data 25 giugno 2009 richiesto da questa Camera al competente ufficio circondariale dello stato civile emerge che PI 2 è decessa il __________ gennaio 2009. In considerazione di questa circostanza l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché proceda ad accertare gli eredi di PI 2, atteso che nell’ipotesi in cui PI 1 risultasse essere l’unico erede della defunta, il pignoramento della sua interessenza nell’eredità decadrebbe divenendo l’escusso il solo proprietario dei beni appartenuti in precedenza alla comunione ereditaria. 3. L’istanza è pertanto respinta. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. L’istanza è respinta . 2. Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza. 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.