Tardività del ricorso
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2009 15.2009.62
Tardività del ricorso
Incarto n. 15.2009.62 Lugano 7 luglio 2009 EC/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 8/10 giugno 2009 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 22 aprile 2009 nelle esecuzioni n. __________, n. __________,
n. __________ e __________ promosse contro PI 1 __________ da RI 1, __________ es. n. __________ __________, __________ (rappresentato dall’__________, __________) es. n. __________ __________, __________ es. n. __________ __________, __________ (rappresentata da __________, __________) es. n. __________ procedure esecutive interessanti pure: __________, __________ (patrocinata dall’__________, __________) viste le osservazioni:
- 25 giugno 2009 di PI 1, __________;
- 25 giugno 2009 di __________, __________;
- 1° luglio 2009 dell’CO 1, __________; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro PI 1, il 22 aprile 2009 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito e degli altri beni di pertinenza dell’escusso; che l’Ufficio, ritenendo che i beni pignorati non sono sufficienti a coprire i crediti in esecuzione, ha indicato che il verbale di pignoramento vale quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF; che, come emerge dalla dichiarazione di RI 1 apposta sulla copia della prima pagina del verbale di pignoramento, questo atto è stato consegnato personalmente al ricorrente il 25 maggio 2009; che con ricorso datato 8 giugno 2009 ma consegnato alla posta solo il 10 giugno successivo, RI 1 si è aggravato, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito, contro il risultato del pignoramento; che per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento; che nella concreta fattispecie il ricorrente ha avuto conoscenza del verbale di pignoramento il 25 maggio 2009; che pertanto il termine per presentare il ricorso è giunto a scadenza giovedì 4 giugno 2009; che l’impugnativa 8/10 giugno 2009 è quindi irricevibile in quanto tardiva; che n on si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 cpv. 2, 115 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:
- RI 1 - PI 1, __________;
- __________, __________ . Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.