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15.2008.72

Fallimento. Ricorso contro la realizzazione irricevibile perché prematuro

Ticino · 2008-10-17 · Italiano TI
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Incarto n.15.2008.72

Lugano

17 ottobre 2008

CJ/fp/sc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2008 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, nella procedura fallimentare diretta nei confronti di

PI 1

atteso che la ricorrente si oppone alla realizzazione dell’inventario fisso della fallita (datole in affitto dall’amministrazione del fallimento), che a suo parere dovrebbe essere venduto in blocco con il fondo, di cui sarebbe un accessorio;

ritenuto che al momento attuale l’Ufficio non risulta aver ancora determinato il modo di realizzazione né le condizioni d’asta;

considerato che il ricorso è di conseguenza prematuro e va dichiarato irricevibile, come pure la richiesta di effetto sospensivo;

ritenuto che si può prescindere dal notificare il ricorso e la sentenza agli altri creditori visto l’esito dell’impugnazione (art. 9 cpv. 2 LPR);

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.