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15.2008.18

Ricorso irricevibile per carente motivazione

Ticino · 2008-02-28 · Italiano TI
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Incarto n.15.2008.18

Lugano

28 febbraio 2008

CJ/sc/kc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 28 gennaio 2008 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 gennaio 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1

che per l'art. 7 cpv. 1 LPR, l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all'organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l'organo e per l'autorità di vigilanza);

che l'atto deve indicare, tra l'altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);

che il gravame deve essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze legali, entro il termine di ricorso;

che nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a scrivere la parola “opposizione” in calce alla comminatoria di fallimento;

che egli non ha d’altronde dato seguito allo scritto 30 gennaio 2008 dell’Ufficio, con cui gli è stato impartito un termine di 10 giorni per motivare il ricorso;

che il ricorso, nella misura in cui debba essere considerato tale, risulta pertanto irricevibile;

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario