Domanda di sospensione dell'esecuzione respinta. Assenza d'indizi giustificanti una denuncia penale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
E. 3 Intimazione a: – RI 1 e RI 2, __________;
– RA 1, sede. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.07.2007 15.2007.64
Domanda di sospensione dell'esecuzione respinta. Assenza d'indizi giustificanti una denuncia penale
Incarto n. 15.2007.64 Lugano 2 luglio 2007 CJ/sc/rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 11 giugno 2007 di 1. RI 1 2. RI 2 contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento 25 aprile 2007 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 dallo PI 1 rappr. dal RA 1 viste le osservazioni 14 giugno 2007 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che i ricorrenti chiedono la sospensione immediata di ogni atto esecutivo per motivi di merito; che l’ufficio di esecuzione e l’autorità di vigilanza sono competenti ad ordinare la sospensione di un’esecuzione solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge (cfr. art. 60, 61 e 123 LEF); che nel caso concreto i ricorrenti non fanno valere nessun dei motivi di cui alle predette norme; che dalla documentazione prodotta dai ricorrenti non si evincono d’altronde indizi di reati di azione pubblica che possano giustificare la presentazione di una denuncia al Ministero pubblico giusta l’art. 181 CPP; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a LEF; 181 CPP; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 11 giugno 2007 di RI 1 e RI 2, __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – RI 1 e RI 2, __________;
– RA 1, sede. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.