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15.2007.62

Ticino · 2007-04-16 · Italiano TI
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Sospensione dell'esecuzione. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati. Prova successiva alla decisione impugnata.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.06.2007 15.2007.62

Sospensione dell'esecuzione. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati. Prova successiva alla decisione impugnata.

Incarto n. 15.2007.62 Lugano 14 giugno 2007 CJ/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 5 giugno 2007 di RI 1 rappr. dall’RA 1 contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento 24 maggio 2007 eseguito nelle esecuzioni n° __________, rispettivamente n° __________ e __________ (gr. 71'159), promosse da:

1. PI 1

2. PI 2 rappr. da RA 2; viste le osservazioni preliminari dell’11 giugno 2007 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il 2 e il 15 gennaio 2007, l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni sopraccitate; che il ricorso interposto dall’escussa contro gli avvisi di pignoramento emessi nelle esecuzioni n° __________ e __________ è stato respinto dalla Camera con sentenza del 16 aprile 2007 (inc. 15.06.103, 15.07.10 e 15.07.11); che il 20 aprile 2007, l’Ufficio ha convocato l’escussa per l’esecuzione del pignoramento con invio postale semplice; che la ricorrente afferma di non aver ricevuto tale atto; che il 24 aprile 2007 l’Ufficio ha proceduto al pignoramento della somma liquida di fr. 6'492,05 rimasta in deposito sul suo conto a dipendenza di un precedente pignoramento di reddito eseguito presso il datore di lavoro dell’escussa, la F__________ dal 26 ottobre 2006 al 27 marzo 2007; che l’Ufficio ha inoltre pignorato, con effetto immediato, i redditi futuri dell’escussa presso la stessa F__________ a concorrenza dell’importo eccedente il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 1'799.-- (ossia fr. 1'100.-- [minimo di base] + fr. 1'389.-- [affitto] + fr. 200.-- [diversi] ./. fr. 890.-- [rendita di vedovanza]); che la F__________ ha versato all’Ufficio fr. 614,20 il 26 aprile 2007 e fr. 944,80 il 29 maggio 2007; che il 5 giugno 2007, RI 1 ha ricorso contro il pignoramento del 24 aprile 2007, lamentando la mancata emissione di un avviso di pignoramento; che, a prescindere dal fatto che la continua contestazione delle notifiche (cfr. inc. 15.07.10+11, cons. 5) fa sorgere qualche dubbio sulla buona fede della ricorrente, il modo di comunicazione scelto dall’Ufficio per l’invio della convocazione 20 aprile 2007 non consente di dimostrare che essa l’abbia effettivamente ricevuta; che l’escussa ha comunque avuto modo di esercitare il suo diritto di essere sentita nell’atto ricorsuale e lo ha effettivamente esercitato, facendo valere censure che vengono ora esaminate; che, a questo proposito, la promozione – effettiva, rispettivamente prevista – di un’azione di annullamento delle esecuzioni in questione giusta l’art. 85a LEF non ne sospende automaticamente il corso; che la sospensione provvisoria delle esecuzioni rientra nell’esclusiva competenza del giudice, che comunque non può ordinarla prima del pignoramento (art. 85a cpv. 2

n. 1 LEF); che la ricorrente non pretende che un simile ordine sia già stato emesso; che le autorità esecutive non possono nemmeno tenere conto d’ufficio di eventuali pagamenti non effettuati direttamente presso l’ufficio d’esecuzione (cfr. Dallèves, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 12); che riguardo all’esecuzione n° __________, occorre del resto evidenziare come PI 2, nella domanda di proseguimento del 3 maggio 2007, abbia già dedotto l’acconto di fr. 330,60 a cui si riferisce la ricorrente (doc. C), ciò di cui l’Ufficio ha correttamente tenuto conto nel verbale di pignoramento (riducendo l’importo del capitale da fr. 731,20 a fr. 400,60); che l’affermazione della ricorrente secondo cui essa pagherebbe regolarmente i premi della cassa malati non trova riscontro nei documenti da lei prodotti né negli atti dell’Ufficio; che infatti, si evince dai doc. A1 e A2 che i premi per aprile e maggio 2007, con scadenza al 1° aprile, rispettivamente al 1° maggio 2007, sono stati pagati con ritardo solo il 3 maggio, rispettivamente il 1° giugno 2007, ovvero dopo l’emissione del provvedimento impugnato; che le esecuzioni n° __________ e __________ sono poi la prova che l’escussa – che peraltro non ha prodotto i giustificativi di pagamento dei premi da gennaio a marzo 2007 – non ha sicuramente sempre pagato regolarmente i suoi premi; che la decisione dell’Ufficio va pertanto confermata anche su questo punto; che i doc. A1 e A2 giustificano tuttavia una riconsiderazione d’ufficio del pignoramento dei redditi dell’escussa per i mesi di aprile e maggio 2007 (art. 93 cpv. 3 LEF); che l’Ufficio preleverà sulle trattenute di questi due mesi (di fr. 614,20 e fr. 944,80) l’equivalente dei premi pagati dall’escussa (ossia fr. 340,70 + fr. 340,70) e glielo restituirà; che l’Ufficio, sempre sulla base dell’art. 93 cpv. 3 LEF, riconsidererà inoltre il calcolo del minimo di esistenza dell’escussa inserendovi i premi LAMal, ma esigerà da quest’ultima la spontanea produzione, ogni mese, del giustificativo del pagamento del relativo premio LAMal, al più tardi entro il 5 del mese corrispondente (salvo per quanto attiene al premio di giugno 2007, il cui pagamento dovrà essere provato entro 5 giorni dalla notifica della presente sentenza), pena la riconsiderazione del pignoramento nel senso di nuovamente escludere i premi LAMal dal conteggio del minimo di esistenza; che il ricorso va pertanto respinto, a prescindere dalle incombenze qui indicate all’ufficio; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 90, 93 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 2007 di RI 1, __________, è respinto. § L’UE di Lugano procederà come ai considerandi. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a:  – avv. RA 1, __________, con le osservazioni preliminari dell’Ufficio;

– PI 1, Zurigo, con il ricorso e le osservazioni preliminari dell’Ufficio;

– RA 2, __________, con il ricorso e le osservazioni preliminari dell’Ufficio. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.