Stralcio per intevenuto ritiro del ricorso.
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.2007 15.2007.2
Stralcio per intevenuto ritiro del ricorso.
Incarto n. 15.2007.2 Lugano 13 marzo 2007 CJ/sc/kc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 19 dicembre 2006 di RI 1 RI 3 RI 4 RI 2 (rappr. dall’RA 1, nella sua qualità di commissario nelle procedure di moratoria concordataria) contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’emissione nei confronti dell’avv. RI 1, il 13 dicembre 2006, dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ a richiesta di PI 1 a nome delle tre società ricorrenti; preso atto che l’avv. RI 1, con scritto 3 gennaio 2007, ha ritirato il ricorso, osservando come lo stesso fosse diventato privo di oggetto dopo la cancellazione delle tre esecuzioni decretata dal Pretore __________ il 28 dicembre 2006; ritenuto che il ritiro è intervenuto prima della pubblicazione – il 5 gennaio 2007 – della revoca delle moratoria concordatarie, ovvero a un momento in cui l’avv. RI 1 era ancora iscritto a registro di commercio quale unico organo delle società ricorrenti con diritto di firma individuale ed era pertanto legittimato a rappresentarle; considerato come la desistenza del ricorrente ponga fine alla controversia e comporti lo stralcio del ricorso dai ruoli (art. 24c LPR); ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF); atteso che la sentenza va comunicata anche all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, nella sua qualità di amministratore del fallimento delle società ricorrenti; richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24c LPR; art. 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 19 dicembre 2006 dell’avv. RI 1, di RI 3, di RI 4 e di RI 2 è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:
– avv. RI 1, __________;
– avv. PI 1, __________; – Ufficio esecuzione e fallimenti di __________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.