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15.2007.105

Questione di merito sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza

Ticino · 2008-03-31 · Italiano TI
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Questione di merito sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.03.2008 15.2007.105

Questione di merito sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza

Incarto n. 15.2007.105 Lugano 31 marzo 2008 EC/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da PI 1, __________ rappr. da__________ RA 1, __________ procedura interessante anche PI 2 es. n. __________ PI 3 rappr. da: RA 2, __________ es. n. __________ PI 4 es. n. __________, __________ rappr. da: __________, PI 5 es. n. __________ e n. __________ PI 6 es. n. __________ PI 7 es. n. __________ PI 8 es. n. __________,

n. __________, n. __________ e n. __________ PI 9 es.

n. __________ in tema di stato di riparto; viste le osservazioni:

- 16 novembre 2007 di PI 1, __________;

- 22 novembre 2007 dell’CO 1; richiamata l’ordinanza presidenziale 30 ottobre 2007 di concessione dell’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ del 12 settembre / 12 ottobre 2006 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 8'648.72 oltre accessori; che quale titolo di credito la procedente indica: “Contributi alimentari. Decreto 12.12.2005 del Tribunale di __________ sez. I”; che l’escusso ha ritirato l’opposizione al precetto in occasione dell’udienza di discussione del 21 novembre 2006, tenutasi presso la Pretura di __________; che il 30 novembre 2006 la creditrice ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione; che il 1° dicembre 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento; che il 19 gennaio 2007 l’Ufficio ha pignorato, nell’esecuzione n. __________ e in tre ulteriori esecuzioni promosse contro il ricorrente, l’autovettura __________, evidenziando che tale bene era già stato pignorato nell’ambito di altre procedure esecutive; che così richiesto dai creditori, il 2 ottobre 2007 l’Ufficio ha venduto ai pubblici incanti quanto pignorato; che il 23 ottobre 2007 l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto nell’ambito delle varie esecuzioni contro l’escusso, assegnando a PI 1 l’importo di fr. 8'865.55 a saldo dell’esecuzione n. __________; che con ricorso 25 ottobre 2007 RI 1 chiede che il pagamento a favore dell’esecuzione promossa da PI 1 venga sospeso perché, per quanto comprensibile dal confuso allegato ricorsuale, egli avrebbe interposto tempestivo ricorso contro la decisione del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a versare fr. 1’780.-- mensili per alimenti alla figlia; che la sentenza del Tribunale di __________ dovrebbe essere riformata perché emessa senza che egli potesse presentarsi in Tribunale, non avendo ricevuto le relative convocazioni; che egli mai avrebbe guadagnato l’importo mensile di Euro 6'500.--, preso in considerazione dal Tribunale per la determinazione degli alimenti; che con osservazioni 16 novembre 2007 PI 1 chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché il ricorrente non contesta un atto dell’Ufficio di esecuzione bensì il fondamento della sua pretesa; che delle osservazioni 22 novembre 2007 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso si dirà, per quanto necessario, in seguito; che il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, essendo un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva, ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo; che la contestazione sollevata dal ricorrente, secondo cui la sentenza sulla quale PI 1 fonda il proprio credito dovrà essere riformata perché viziata da errori procedurali e sostanziali, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza; che in concreto tale eccezione doveva semmai essere fatta valere e sostanziata nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione promossa dalla procedente contro RI 1, procedura che è sfociata nel decreto di stralcio del 21 novembre 2006, a seguito del ritiro dell’opposizione da parte dello stesso ricorrente; che il ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1 è pertanto inammissibile; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi; richiamati gli art. 17, 19 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia:                     1. Il ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1, __________, è inammissibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: -RI 1, __________; -__________ RA 1, __________; -PI 2, __________; -RA 2, __________, __________; -PI 4, __________; -__________, __________, __________; -PI 6, __________, __________; -PI 7, __________; -PI 8, __________; -PI 9, __________ Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente:                                                                            Il segretario: Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.