Rigetto definitivo dell'opposizione. Appello senza richiesta di effetto sospensivo. Prosecuzione dell'esecuzione.
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.2006 15.2006.98
Rigetto definitivo dell'opposizione. Appello senza richiesta di effetto sospensivo. Prosecuzione dell'esecuzione.
Incarto n. 15.2006.98 Lugano 7 novembre 2006 CJ/sc/rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 7 agosto 2006 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da PI 1 rappr. dall’RA 1 viste le osservazioni 14 agosto 2006 di PI 1 e 25 agosto 2006 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il ricorso, interposto il 7 agosto 2006, pare a prima vista tardivo, siccome l’avviso di pignoramento contestato è stato spedito alla ricorrente già il 20 giugno 2006; che non è però necessario accertare la data in cui tale avviso è pervenuto nelle mani di RI 1, poiché il ricorso è comunque da ritenere d’acchito infondato; che infatti, come già il Presidente di questa Camera ha avuto modo di ricordare con scritto 4 luglio 2006, l’appello interposto dalla ricorrente il 5 maggio 2006 contro la sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione non ha sospeso l’esecuzione in oggetto, dal momento che essa non aveva chiesto – né di conseguenza ottenuto – alcun effetto sospensivo (cfr. art. 22 cpv. 3 LALEF); che d’altronde la Camera, in sede d’appello (cfr. inc. 14.2006.46), non ha accertato motivi di nullità (art. 22 LEF) – segnatamente una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente; che l’Ufficio ha quindi correttamente dato seguito alla domanda di proseguire l’esecuzione presentata dall’escutente il 31 maggio 2006 (art. 90 LEF); che il ricorso va pertanto respinto; che tuttavia, in occasione della nuova fissazione del pignoramento, l’Ufficio terrà conto del parziale accoglimento dell’appello di RI 1 nel determinare l’importo del credito posto in esecuzione; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 7 agosto 2006 di RI 1, __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – RI 1, __________;
– avv. RA 1, __________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario