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15.2006.81

Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.

Ticino · 2006-08-04 · Italiano TI
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Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

- l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

- l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

- l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

E. 2 Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

E. 3 La debitrice allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta estinzione per avvenuto pagamento del debito in esecuzione. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell¿Autorità cantonale di vigilanza.

E. 4 Intimazione: - RI 1, __________; - PI 1, __________. Comunicazione all¿CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                            Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.08.2006 15.2006.81

Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.

Incarto n. 15.2006.81 Lugano 4 agosto 2006 EC/sc/rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 28 giugno 2006 di RI 1 contro l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da PI 1 in tema di comminatoria di fallimento; viste le osservazioni:

- 7 luglio 2006 di PI 1, __________;

- 12 luglio 2006 dell¿CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________ il 23 giugno 2006 l¿CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 3¿052.00 oltre accessori. L¿atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 28 giugno 2006. B. Con tempestivo ricorso 28 giugno 2006 RI 1 si è opposta all¿emissione della comminatoria di fallimento argomentando in buona sostanza di aver già pagato a chi di dovere l¿importo in esecuzione. C. Delle osservazioni 7 luglio 2006 di PI 1 e 12 luglio 2006 dell¿CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario in seguito. Considerato in diritto: 1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

- l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

- l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

- l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2). 2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa. 3. La debitrice allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta estinzione per avvenuto pagamento del debito in esecuzione. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell¿Autorità cantonale di vigilanza. 4. Non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi; richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia:              1. Il ricorso 28 giugno 2006 di RI 1, __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: - RI 1, __________; - PI 1, __________. Comunicazione all¿CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                            Il segretario