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15.2006.21

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

Ticino · 2006-03-17 · Italiano TI
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Incarto n.15.2006.21

Lugano

17 marzo 2006

CJ/sc/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull¿istanza 13 febbraio 2006 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell¿art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

che nel frattempo l¿IS 1 ha depositato la graduatoria e proceduto all¿incanto di un immobile della fallita;

che è attualmente pendente un reclamo interposto dall¿aggiudicataria contro la decisione di tassazione dell¿imposta sugli utili immobiliari (TUI);

che l¿IS 1 precisa che procederà al deposito dello stato di riparto e alle operazioni di chiusura del fallimento appena la decisione di tassazione sarà cresciuta in giudicato;

che in virtù dell¿art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l¿autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

per questi motivi,

visto l¿art. 270 LEF,

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello