Notifica di precetto esecutivo (quale atto esecutivo) al figlio dell'escusso.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 le indicazioni della domanda d¿esecuzione;
E. 2 l¿ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
E. 3 l¿avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
E. 4 Intimazione:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________; Comunicazione all¿CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.2006 15.2006.16
Notifica di precetto esecutivo (quale atto esecutivo) al figlio dell'escusso.
Incarto n. 15.2006.16 Lugano 24 aprile 2006 EC/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 10 gennaio 2006 di RI 1 contro l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da PI 1 in tema di notifica di precetto esecutivo; viste le osservazioni:
- 25 gennaio 2006 di PI 1, __________;
- 9 febbraio 2006 dell¿CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di fr. 2'000.00 oltre accessori. B. Il PE n__________ è stato emesso il 4 gennaio 2006 ed è stato notificato al figlio dell¿escusso, in Via ____________________ a __________, il 5 gennaio 2006. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione. C. Con ricorso 10/19 gennaio 2006 RI 1 postula la nullità del precetto esecutivo argomentando che egli non era presente quando il precetto esecutivo è stato notificato al figlio e che inoltre non avrebbe sottoscritto nulla a favore della procedente. D. Delle osservazioni di PI 1 e dell¿CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito. Considerato in diritto: 1. a) A norma dell¿art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto esecutivo. Il precetto contiene: 1. le indicazioni della domanda d¿esecuzione; 2. l¿ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle; 3. l¿avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto; 4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso. b) Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. c) Il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92). d) Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona il cui sviluppo fisico e psichico dia l'impressione della maturità e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64). e) Nel caso concreto RI 1 ed il figlio, la cui capacità di ricevere atti esecutivi non è stata messa in dubbio, risiedono entrambi in __________ a __________. Ne consegue dunque che la notificazione del precetto esecutivo in esame al figlio dell¿escusso, nel luogo dove anche quest¿ultimo risiede, è stata corretta. 2. Questa Camera non è invece competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata sull¿allegazione secondo cui l¿escusso non sarebbe debitore di PI 1. 3. Il ricorso 10/19 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi; richiamati gli art. 17, 64, 69, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 10/19 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________; Comunicazione all¿CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario