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15.2006.138

Stralcio in seguito a riconsiderazione del provvedimento impugnato.

Ticino · 2007-01-15 · Italiano TI
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Incarto n.15.2006.138

Lugano

15 gennaio 2007

CJ/sc/rgc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 15 dicembre 2006 di

1.IS 1

2.IS 2

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica dei precetti esecutivi in via edittale nelle esecuzioni n. __________ (__________) __________ e __________ (__________), con contestuale domanda di restituzione del termine d’opposizione;

preso atto che con decisione 28 dicembre 2006, l’CO 1 ha annullato le notifiche impugnate, allestendo duplicati dei precetti esecutivi, sui quali è stata indicata quale data di notifica con opposizione il 7 dicembre 2006;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 cons. 3);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario