Comminatoria di fallimento. Asserita opposizione. Assenza di prova.
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.10.2005 15.2005.99
Comminatoria di fallimento. Asserita opposizione. Assenza di prova.
Incarto n. 15.2005.99 Lugano 26 ottobre 2005 CJ/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 22 agosto 2005 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di fallimento del 18 agosto 2005 emessa nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da PI 1 rappr. da RA 1 viste le osservazioni 1° settembre 2005 di PI 1 e 5 settembre 2005 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che la ricorrente contesta la procedura esecutiva, affermando di aver interposto opposizione; che essa non ha però prodotto nessun documento a dimostrazione della sua affermazione; che essa, d’altronde, non trova riscontri né nelle osservazioni 5 settembre 2005 dell’CO 1 né nell’incarto; che l’8 settembre 2005, questa Camera, per scritto, ha invitato la ricorrente a indicare le circostanze in cui ha avuto conoscenza del precetto esecutivo e ha interposto opposizione, nonché a produrre eventuali documenti idonei a sostanziare le sue risposte; che essa non ha ritirato l’invio raccomandato nel termine di giacenza postale; che lo scritto è comunque da considerare notificato alla scadenza di detto termine, siccome la ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni di questa Camera, che aveva adito lei stessa; che la prova dell’avvenuta opposizione spetta all’escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 74); che in concreto la ricorrente non ha portato questa prova; che essa non allega altre censure suscettibili d’inficiare la validità della comminatoria di fallimento; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 74, 159 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 22 agosto 2005 di RI 1, __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RA 1, __________ Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario