domanda di sospensione dell'esecuzione. Competenza per decidere sulla domanda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.06.2005 15.2005.71
domanda di sospensione dell'esecuzione. Competenza per decidere sulla domanda
Incarto n. 15.2005.71 Lugano 16 giugno 2005 /CJ/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 23 maggio 2005 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 10 maggio 2005 di reiezione della richiesta 18 febbraio 2005 del ricorrente tendente alla sospensione delle 35 procedure esecutive (da n° __________ a n° __________) di cui è oggetto (al 14 giugno 2005); esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che numerosi creditori procedono in via esecutiva nei confronti di RI 1 per l’incasso dei loro crediti; che con scritto 31 gennaio 2005, l’escusso ha chiesto all’CO 1 la sospensione di tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti, allegando di aver presentato una richiesta motivata al Ministero pubblico per ottenere “il rifacimento puro e semplice di tutto quanto ha deciso la Pretura di __________ e la giudicatura di pace”; che con esposto 18 febbraio 2005, considerato quale ricorso da questa Camera, egli ha riproposto la stessa domanda; che con sentenza 2 marzo 2005 (inc. 15.05.19), questa Camera ha dichiarato il ricorso irricevibile, in quanto l’CO 1 non aveva ancora emesso alcun provvedimento sulla domanda del ricorrente; che gli atti sono pertanto stati retrocessi all’Ufficio affinché avesse a determinarsi in merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni, ricordando – di transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per uno dei motivi previsti agli art. 57 a 62 LEF; che l’11 aprile 2005, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall’escusso contro la sentenza 2 marzo 2005; che il 10 maggio 2005, l’CO 1 ha respinto la richiesta di sospensione delle esecuzioni formulata da RI 1, ritenendo che non fosse dato nessuno dei motivi di cui agli art. 57 a 62 LEF; che l’escusso si aggrava nuovamente contro tale provvedimento, facendo valere l’incompetenza dell’CO 1 a pronunciarsi sulla sua domanda di sospensione, in quanto la stessa non gli era indirizzata; che RI 1 allega al ricorso un suo scritto 23 marzo 2005 a questa Camera nonché un’istanza 30 marzo 2005 indirizzata al Ministero pubblico tendente al “rifacimento querele disperse e inoltro delle stesse”; che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1); che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9); che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti; che, salvo eccezioni esplicitamente previste dalla legge (ad es. art. 132 LEF), gli uffici di esecuzione sono competenti, in prima istanza, per l’emanazione di tutti i provvedimenti relativi ad esecuzioni in corso; che l’CO 1 era pertanto competente per emanare il provvedimento impugnato; che il ricorrente non espone altri motivi d’impugnazione; che anche volendo considerare che RI 1 fonda implicitamente il suo ricorso sulla motivazione esposta nei suoi precedenti scritti, ossia sul fatto di aver presentato l’istanza 30 marzo 2005 di “rifacimento querele disperse e inoltro delle stesse”, occorre ribadire che non si tratta di un motivo di sospensione previsto dalla legge (cfr. art. 78 cpv. 1, 85, 85a, 57 a 62, 109 cpv. 5, 123, 230 cpv. 4, 297 cpv. 1, 337 ss. LEF); che il ricorso va pertanto respinto; che a scanso di equivoci, si precisa che il ricorrente non ha chiesto – contrariamente a quanto indicato dall’Ufficio nelle sue osservazioni 23 maggio 2005 – l’effetto sospensivo, con il rilievo che una simile richiesta sarebbe comunque stata irricevibile, siccome il ricorrente non avrebbe avuto interesse a chiedere la sospensione di una decisione che respingeva la sua domanda; che la sentenza non va comunicata ai procedenti, poiché non è stato comunicato loro il ricorso; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 18 maggio 2005 di RI 1, __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a RI 1, __________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario