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15.2005.6

Ticino · 2004-10-15 · Italiano TI
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Proroga del termine per chiudere il fallimento.

Dispositiv
  1. L’istanza 18 gennaio 2005 di RI 1, tendente alla protrazione del termine per chiudere la liquidazione fallimentare di PI 1, è accolta. 1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2005 per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.
  2. Intimazione a:   - RI 1, Lugano; - Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                                Il segretario
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.03.2005 15.2005.6

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

Incarto n. 15.2005.6 Lugano 16 marzo 2005 CJ/sc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sull’istanza 18 gennaio 2005 di RI 1 tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura PI 1 letti ed esaminati gli atti; ritenuto in fatto e considerato in diritto che la liquidazione di PI 1 è aperta dal 2 gennaio 1995; che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale; che con decreto 1° luglio 2004, questa Camera ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per chiudere la procedura fallimentare; che con l'istanza in esame, RI 1 comunica di aver portato a termine la vendita a trattative private degli immobili della fallita e di aver proceduto all’iscrizione dei relativi trapassi di proprietà; che l’amministrazione fallimentare ha inoltre, il 15 ottobre 2004, realizzato all’asta il credito della massa nei confronti dell’amministratore unico della fallita, O__________ W__________; che in considerazione degli atti ancora da effettuare, che – oltre al riparto a favore dei creditori chirografari e l’allestimento della relazione finale e dell’istanza di chiusura – comprendono anche la presentazione a questa Camera di un’istanza di determinazione degli onorari e delle spese dell’amministrazione speciale e della delegazione dei creditori ai sensi degli art. 47 OTLEF e 84 RUF, occorre concedere un’ultima proroga di un anno; per questi motivi, visto l’art. 270 LEF; decreta:                   1. L’istanza 18 gennaio 2005 di RI 1, tendente alla protrazione del termine per chiudere la liquidazione fallimentare di PI 1, è accolta. 1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2005 per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi. 2. Intimazione a:   - RI 1, Lugano; - Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                                Il segretario