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15.2005.6

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

Ticino ·16 · 2005-03-16 · Italiano TI
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Incarto n.15.2005.6

Lugano

16 marzo 2005

CJ/sc/dp

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 18 gennaio 2005 di

RI 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

Il presidente                                                                                Il segretario