opencaselaw.ch

15.2005.50

modo di realizzazione di una quota in una successione indivisa

Ticino · 2005-04-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

modo di realizzazione di una quota in una successione indivisa

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.04.2005 15.2005.50

modo di realizzazione di una quota in una successione indivisa

Incarto n. 15.2005.50 Lugano 27 aprile 2005 FP/sc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sull’istanza 22 aprile 2005 dell’IS 1 tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso PI 1 nell’eredità indivisa relitta dal defunto __________, composta di: __________ PI 1, __________ nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 8 dell’IS 1 promosse dai creditori ivi partitamente indicati; preso atto delle domande di vendita presentate il 5 gennaio e il 31 gennaio 2005; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi in data 24 febbraio 2005 in conformità della citazione del 9 febbraio 2005; rilevato che nel termine fissato in data 28 febbraio 2005 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è giunta all’IS 1 alcuna proposta da parte dei creditori; ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia:              1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n. 8 dell’IS 1, promosse dai creditori ivi partitamente indicati. 2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 3. Intimazione all'IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario