sospesnsione dell'esecuzione
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 marzo 2005/PF/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 18 febbraio 2005 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da PI 1 PI 2 PI 3 entrambi rappr. dal RA 1 PI 4 rappr. dal RA 3 esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che diversi creditori procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei loro crediti; che con esposto 18 febbraio 2005 (considerato ricorso a questa autorità di vigilanza) RI 1 chiede che l’CO 1 sospenda tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti; che, con precedente scritto all’ufficio (consegnato brevi manu il 31 gennaio 2005), l’escusso aveva spiegato di aver presentato una richiesta motivata al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento puro e semplice di tutto quanto ha deciso la Pretura di Bellinzona e la giudicatura di pace, già chiedendo di tenere tutti gli atti in sospeso; che ora ripropone la stessa domanda –finora non corrisposta dall’ufficio- alludendo a soprusi da lui subiti da parte delle accennate autorità e ribadendo di essersi rivolto al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento di procedure, verosimilmente già concluse; che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1); che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9); che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti; che per gli art. 17 LEF e 1 LPR sono impugnabili tutte le decisioni e i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata; che nel caso in esame non vi è stata alcuna decisione o provvedimento dell’CO 1, il quale si è limitato a trasmettere a questa Camera la richiesta dell’escusso; che gli atti vengono pertanto retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni formulata da RI 1, ricordando – di transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per uno dei motivi previsti negli art. 57 - 62 LEF; che il ricorso è pertanto irricevibile; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia:
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.03.2005 15.2005.19
sospesnsione dell'esecuzione
Incarto n. 15.2005.19 Lugano 2 marzo 2005/PF/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 18 febbraio 2005 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da PI 1 PI 2 PI 3 entrambi rappr. dal RA 1 PI 4 rappr. dal RA 3 esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che diversi creditori procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei loro crediti; che con esposto 18 febbraio 2005 (considerato ricorso a questa autorità di vigilanza) RI 1 chiede che l’CO 1 sospenda tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti; che, con precedente scritto all’ufficio (consegnato brevi manu il 31 gennaio 2005), l’escusso aveva spiegato di aver presentato una richiesta motivata al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento puro e semplice di tutto quanto ha deciso la Pretura di Bellinzona e la giudicatura di pace, già chiedendo di tenere tutti gli atti in sospeso; che ora ripropone la stessa domanda –finora non corrisposta dall’ufficio- alludendo a soprusi da lui subiti da parte delle accennate autorità e ribadendo di essersi rivolto al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento di procedure, verosimilmente già concluse; che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1); che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9); che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti; che per gli art. 17 LEF e 1 LPR sono impugnabili tutte le decisioni e i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata; che nel caso in esame non vi è stata alcuna decisione o provvedimento dell’CO 1, il quale si è limitato a trasmettere a questa Camera la richiesta dell’escusso; che gli atti vengono pertanto retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni formulata da RI 1, ricordando – di transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per uno dei motivi previsti negli art. 57 - 62 LEF; che il ricorso è pertanto irricevibile; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 18 febbraio 2005 di RI 1, __________ è irricevibile. 2. Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di RI 1; 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 5. Intimazione a: –RI 1,
– PI 1,; - RA 1,; - RA 3, Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario