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15.2005.110

Ticino · 2005-06-09 · Italiano TI
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Crediti fiscali garantiti da ipoteca legale. Iscrizione nell'elenco oneri. Potere di cognizione dell'ufficio di esecuzione.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.12.2005 15.2005.110

Crediti fiscali garantiti da ipoteca legale. Iscrizione nell'elenco oneri. Potere di cognizione dell'ufficio di esecuzione.

Incarto n. 15.2005.110 Lugano 14 dicembre 2005 CJ/sc/rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 16 settembre 2005 di RI 1 __________ rappr. dall’RA 1 contro l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri allestito nell’esecuzione n° __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa da __________, __________ rappr. da __________, __________ contro la ricorrente nonché – quale debitore solidale – contro PI 1 procedura che concerne anche PI 2, __________ rappr. dall’RA 2, __________ PI 3, __________ __________, __________ rappr. dall’avv. __________, __________ __________, __________ viste le osservazioni 10 ottobre 2005 dell’RA 2PI 3 e 19 ottobre 2005 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 7 settembre 2005, l’CO 1 ha depositato l’elenco oneri relativo al fondo part. n° __________ RFD __________ spettante in comproprietà alla ricorrente e all’avv. PI 1 in ragione di ½ ciascuno. Il 16 settembre 2005, RI 1 ha interposto ricorso, contestando le ipoteche legali iscritte a favore delle imposte comunali e cantonali per un importo di fr. 13'945.--, rispettivamente di fr. 15'302,55, in quanto esse non erano state oggetto di una tassazione definitiva cresciuta in giudicato. La ricorrente ha inoltre contestato l’importo delle esecuzioni n° __________ e __________, a beneficio delle quali è stato pignorato il suddetto fondo, affermando che la prima verterebbe su fr. 800'000.-- invece di fr. 1'590'833,40, mentre l’importo della seconda sarebbe pari a fr. 15'900.-- in luogo di fr. 32'593,55. 2. L’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Per questo motivo, i crediti fiscali che sono oggetto di una tassazione ancora solo provvisoria devono nondimeno esservi iscritti (cfr. II CCA 9 settembre 1998 [12.98.60], cons. 3; CEF 25 giugno 2002 [15.02.47], c. 3.7). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]). In concreto, la censura della ricorrente va respinta. 3. Le censure riferite alle esecuzioni n° __________ e __________ sono irricevibili a questo stadio della procedura. In effetti, risulta dagli atti che la ricorrente non ha interposto opposizione né ha formulato alcuna contestazione al momento del pignoramento (il relativo verbale è stato intimato l’11 aprile 2005 nel primo caso, il 9 giugno 2005 nel secondo caso). Una modifica degli importi posti in esecuzione non è possibile allo stadio della realizzazione, se non in base a una decisione giudiziaria ai sensi degli art. 85 o 85a LEF. La sentenza 12 giugno 2003 della Pretura __________ prodotta dalla ricorrente non è una sentenza di merito bensì una decisione di rigetto provvisorio che peraltro si riferisce a un’esecuzione diversa (n° __________) da quelle contestate. 4. Il ricorso va pertanto respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 140 LEF; 36 RFF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 18 settembre 2005 di RI 1, __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:  – avv. RA 1, __________;

– RA 2, __________;

– PI 3, __________;

– avv. __________, __________;

– __________, __________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           Il segretario