Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.2004 15.2004.56
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2004.56 Lugano 2 giugno 2004 FP/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 18 marzo 2004 di RI1 contro l’operato dell’CO1 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da PI1 rappr. da RA1 richiamata l’ordinanza presidenziale 22 marzo 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo viste le osservazioni 6 aprile CO1 ritenuto in fatto e considerando in diritto: che PI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito credito; che il 4 marzo 2004 veniva notificato a __________ RI1 l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ dell’CO1, previsto per il 29 marzo 2004; che con ricorso 18 marzo 2004 __________ RI1 si aggrava contro l’avviso di pignoramento sostenendo di non aver mai ricevuto il PE n. __________; che delle osservazioni dell’CO1 si dirà, se necessario, in seguito; che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione; che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati; che ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF); che se il debitore intende fare opposizione deve dichiararlo, verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF); che nel caso in esame il PE n. __________ è stato trasmesso al Municipio di __________ dall’CO1 per effettuarne la notifica al debitore; che in data 5 maggio 2004 è stato sentito quale teste il funzionario del Comune di __________, il quale in merito alla notifica del PE in oggetto così si è espresso: “Produco la distinta allestita CO1n data 9 gennaio 2004 dei precetti esecutivi da notificare, tra i quali figura il precetto n. __________. Posso quindi affermare con certezza di aver ricevuto il PE in oggetto da notificare al debitore. Sono anche sicuro di non aver notificato il PE n. __________ al signor RI1 Probabilmente il PE è andato perso o è stato notificato ad un altro debitore. Confermo di aver notificato altri PE al signor __________ senza mai aver mai avuto problemi di notifica, è la prima volta che contesta una notifica. Mi viene mostrata copia per il creditore del PE n. __________ e confermo che la firma apposta in calce alla voce “firma del funzionario incaricato della notifica” è la mia”. (cfr. verbale audizione testimoniale __________, p. 2); che invitato a dare spiegazioni in merito alle modalità di notifica del PE in esame il teste ha risposto nel modo seguente: “ADR penso di aver preparato precedentemente il PE da notificare apponendovi la mia firma e la data perché era mia intenzione nella stessa giornata (6 febbraio 2004) di consegnarlo al debitore. Il disguido può essere sorto quando si è trattato di rispedire le copie dei precetti destinati ai creditori CO1. In quel momento probabilmente la copia del PE in oggetto destinata al debitore è stata o gettata nel cestino o notificata ad altro debitore. A sostegno della mia tesi faccio notare che nella lista dei PE da notificare vi è il PE n. __________ pure destinato al signor RI1 che è stato notificato senza problemi.” (cfr. verbale audizione testimoniale Mario __________, p. 2); che dalla risultanze istruttorie non é quindi emersa la dimostrazione dell’effettiva notifica del precetto esecutivo al ricorrente; che in applicazione del principio in dubio pro debitore, la notifica del PE n__________ a __________ RI1, deve essere considerata come non avvenuta; che di conseguenza l’avviso di pignoramento 4 marzo 2004 nell’esecuzione n. __________ dell’CO1 deve essere annullato; che quindi l’CO1 procederà ad una nuova notifica del __________ che il ricorso va pertanto accolto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 64, 74 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 18 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è accolto. 1.1. Di conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento 4 marzo 2004 nell’esecuzione
n. __________ dell’CO1. CO1 procederà ad una nuova notifica del PE n. __________. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:
– __________ RI1, __________;
– RA1, __________ Comunicazione all’CO1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario