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15.2004.54

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-07-08 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 marzo 2004; che con certificato medico del 27 febbraio 2004, il Servizio psico-sociale di __________ ha comunicato che: "il Sig. RI1 non ci accorda il suo consenso a partecipare all'incontro previsto per il 01.03.2004 per l'allestimento del verbale di pignoramento. Certifichiamo inoltre che, a causa dell'ulteriore aggravarsi dello stato di tensione psichica del Sig. RI1 e dell'eventualità per nulla remota di rischio, è altamente consigliabile riconsiderare la possibilità di una mediazione"; che il 1. marzo 2004, l'CO1 ha comunicato al ricorrente che la trattenuta della rendita sarebbe stata ripristinata sulla base del verbale e dei dati forniti da esso il 13 giugno 2003 nell'ambito di un precedente pignoramento; che __________ RI1 si aggrava contro tale provvedimento, facendo valere che le sue due mancate comparse sono state giustificate dal Servizio psico-sociale di __________ e che sarebbero tuttora pendenti due richieste di mediazione presso il supplente Ufficiale __________ e il Presidente di questa Camera, __________; che va dato ragione al ricorrente sul fatto che le sue assenze sono state preventivamente giustificate; che d'altronde l'Ufficio non poteva fondarsi su un verbale di pignoramento allestito più di 7 mesi prima per eseguire il nuovo pignoramento, i dati relativi all'affitto e ai premi di cassa malati essendo in particolare suscettibili di essere stati modificati nel frattempo; che tuttavia lo svolgimento dell'esecuzione non può essere bloccato a lungo dai problemi di salute dell'escusso; che se secondo i medici __________ RI1 è in grado di designarsi un rappresentante (ciò che dovrebbe essere il caso, siccome è stato capace di redigere di proprio pugno il ricorso in esame), l'Ufficio deve, in virtù dell'art. 61 LEF, fissargli un breve termine per procedere in tal senso; che se il ricorrente si rifiuta di nominarsi un rappresentante, l'Ufficio revocherà la sospensione (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 61) e, qualora l'escusso non si presenti, procederà d'ufficio al calcolo del minimo di esistenza, assumendo le necessarie informazioni direttamente alla fonte (ad es. presso il locatore o l'assicuratore malattia) sulla base dell'art. 91 cpv. 4 e

E. 1.1 Il provvedimento 1. marzo 2004 dell'CO1 è annullato.

E. 1.2 All'CO1 è ordinato di determinarsi come ai considerandi. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:  – __________ RI1, __________;

– __________, __________

– __________, __________. Comunicazione all’CO1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                                      Il segretario

E. 5 LEF; che se, dal profilo medico, il ricorrente non è nemmeno in grado di scegliersi un rappresentante, l'Ufficio segnalerà il caso all'autorità tutoria perché gli si designi un tutore o un curatore (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 13 ad art. 61); che per quanto attiene alla censura fondata sulle richieste di mediazione di __________ RI1, va evidenziato come né la LEF né la LALEF e nemmeno la LPR prevedono l'istituto della mediazione né la possibilità di concedere un effetto sospensivo ad una richiesta di mediazione; che il ricorso va comunque accolto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 61, 91 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 10 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è accolto.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.07.2004 15.2004.54

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2004.54 Lugano 8 luglio 2004 /CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 10 marzo 2004 di RI1 contro l’operato dell’CO1 e meglio contro il provvedimento 1. marzo 2004 con il quale è stato ripristinato il pignoramento della rendita del ricorrente sulla base del verbale e dei dati forniti all'Ufficio il 13 giugno 2003 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse dallo PI1 rappr. dal Servizio incassi del Tribunale d'appello, Lugano, per le due prime esecuzioni, dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, per l'ultima viste le osservazioni 15 marzo 2004 dell’CO1; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con tre avvisi di pignoramento del 7 gennaio 2004, l'CO1 ha comunicato al ricorrente che si sarebbe proceduto, il 9 febbraio 2004, al pignoramento al suo domicilio per gli importi di fr. 1'555,65 (es. n. __________), fr. 1'575,75 (es. n. __________) e fr. 563.-- (es. n. __________); che questa Camera ha respinto il ricorso interposto da __________ RI1 contro questi atti esecutivi con decisione 17 febbraio 2004 (inc. __________); che il 9 febbraio 2004, l'CO1 ha invitato il ricorrente a presentarsi presso l'Ufficio il 12 febbraio 2004 per l'allestimento del verbale di pignoramento; che con certificato medico dell'11 febbraio 2004, il Servizio psico-sociale di Bellinzona ha confermato che __________ RI1 non era "in grado di partecipare all'incontro previsto per il 12 febbraio 2004 a causa del suo stato psichico attualmente caratterizzato da estrema fragilità"; che con provvedimento 13 febbraio 2004, poi ribadito il 24 febbraio 2004, l'CO1 ha preso atto del certificato medico e invitato il ricorrente a presentarsi presso l'Ufficio il

1. marzo 2004; che con certificato medico del 27 febbraio 2004, il Servizio psico-sociale di __________ ha comunicato che: "il Sig. RI1 non ci accorda il suo consenso a partecipare all'incontro previsto per il 01.03.2004 per l'allestimento del verbale di pignoramento. Certifichiamo inoltre che, a causa dell'ulteriore aggravarsi dello stato di tensione psichica del Sig. RI1 e dell'eventualità per nulla remota di rischio, è altamente consigliabile riconsiderare la possibilità di una mediazione"; che il 1. marzo 2004, l'CO1 ha comunicato al ricorrente che la trattenuta della rendita sarebbe stata ripristinata sulla base del verbale e dei dati forniti da esso il 13 giugno 2003 nell'ambito di un precedente pignoramento; che __________ RI1 si aggrava contro tale provvedimento, facendo valere che le sue due mancate comparse sono state giustificate dal Servizio psico-sociale di __________ e che sarebbero tuttora pendenti due richieste di mediazione presso il supplente Ufficiale __________ e il Presidente di questa Camera, __________; che va dato ragione al ricorrente sul fatto che le sue assenze sono state preventivamente giustificate; che d'altronde l'Ufficio non poteva fondarsi su un verbale di pignoramento allestito più di 7 mesi prima per eseguire il nuovo pignoramento, i dati relativi all'affitto e ai premi di cassa malati essendo in particolare suscettibili di essere stati modificati nel frattempo; che tuttavia lo svolgimento dell'esecuzione non può essere bloccato a lungo dai problemi di salute dell'escusso; che se secondo i medici __________ RI1 è in grado di designarsi un rappresentante (ciò che dovrebbe essere il caso, siccome è stato capace di redigere di proprio pugno il ricorso in esame), l'Ufficio deve, in virtù dell'art. 61 LEF, fissargli un breve termine per procedere in tal senso; che se il ricorrente si rifiuta di nominarsi un rappresentante, l'Ufficio revocherà la sospensione (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 61) e, qualora l'escusso non si presenti, procederà d'ufficio al calcolo del minimo di esistenza, assumendo le necessarie informazioni direttamente alla fonte (ad es. presso il locatore o l'assicuratore malattia) sulla base dell'art. 91 cpv. 4 e 5 LEF; che se, dal profilo medico, il ricorrente non è nemmeno in grado di scegliersi un rappresentante, l'Ufficio segnalerà il caso all'autorità tutoria perché gli si designi un tutore o un curatore (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 13 ad art. 61); che per quanto attiene alla censura fondata sulle richieste di mediazione di __________ RI1, va evidenziato come né la LEF né la LALEF e nemmeno la LPR prevedono l'istituto della mediazione né la possibilità di concedere un effetto sospensivo ad una richiesta di mediazione; che il ricorso va comunque accolto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 61, 91 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 10 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è accolto. 1.1. Il provvedimento 1. marzo 2004 dell'CO1 è annullato. 1.2. All'CO1 è ordinato di determinarsi come ai considerandi. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:  – __________ RI1, __________;

– __________, __________

– __________, __________. Comunicazione all’CO1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                                      Il segretario