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15.2004.208

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Ticino · 2005-01-11 · Italiano TI
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Incarto n.15.2004.208

Lugano

11 gennaio 2005

PF/sc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 6 dicembre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento nelle esecuzioni n. __________ e

n. __________ promosse nei confronti della ricorrente da

__________

__________

preso atto che con decisione 17 dicembre 2004, CO 1 ha annullato il provvedimento impugnato a seguito di errore nella notifica dei PE

n. e n.;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 cons. 3);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              Il segretario