Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Per i motivi già indicati nella sentenza annullata dal Tribunale federale (CEF 15.04.116, cons. 1), i quatto ricorsi possono essere congiunti per ragioni di economia processuale ed evasi con una sola sentenza.
E. 1.1 Di conseguenza è annullato l’avviso d’incanto 23 giugno 2004 emesso dall’CO 1 nell’esecuzione n° __________. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
E. 2 L’unica questione da risolvere a questo stadio della procedura è quella di determinare se la richiesta 16 giugno 2004 possa essere considerata una domanda di realizzazione inoltrata nei termini fissati dall’art. 154 cpv. 1 LEF.
E. 2.1 Questa norma recita che il creditore può chiedere la realizzazione del pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. pure art. 98 cpv. 2 RFF). Qualora vengano notificati precetti esecutivi a più persona (come in concreto al debitore e ai terzi proprietari del pegno), la data di notifica del precetto esecutivo notificato per ultimo è decisiva per determinare l’inizio del termine (art. 98 cpv. 1 RFF, applicabile per analogia alla realizzazione di pegni immobiliari: Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 12 ad art. 154; Bernheim / Känzig , Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 154). Nella medesima ipotesi, il termine di perenzione rimane sospeso per la durata di tutte le procedure di rigetto dell’opposizione (sentenza di rinvio STF 19 novembre 2004 [7B.199/2004], cons. 3; implicitamente: Gilliéron , op. cit., n. 15 ad art. 154). Ciò significa che la sospensione termina al momento in cui l’ultima opposizione ancora efficace viene ritirata o rigettata con sentenza passata in giudicato (cfr. art. 100 RFF [implicito]), in virtù del principio secondo cui il termine di perenzione non può scadere fintanto che il procedente non sia legittimato a chiedere la realizzazione del pegno (cfr. Gilliéron , op. cit., n. 7 ad art. 154). Per quanto concerne la determinazione dell’inizio della sospensione, ci si può chiedere se sia decisiva la data di promozione della prima istanza di rigetto oppure la data dell’ultima istanza. La questione può tuttavia essere lasciata aperta nel caso di specie: come si vedrà, la (seconda) domanda di realizzazione del 16 giugno 2004 è in ogni caso tardiva, anche se si considera quale inizio della sospensione del termine di perenzione la data in cui sono state promosse le prime istanze di rigetto dell’opposizione, ossia il 13 giugno 2002 (la data di spedizione delle istanze non è accertabile, la Pretura non avendo tenuto le buste).
E. 2.2 Infatti, tutti i precetti esecutivi sono stati notificati il 22 dicembre 2001. Il termine biennale di perenzione dell’art. 154 cpv. 1 LEF scadeva pertanto in linea di massima il 22 dicembre 2003 (art. 31 cpv. 2 LEF). Occorre però tenere conto della durata della sospensione del termine ai sensi dell’art. 154 cpv. 2 LEF, la quale si estende, nella migliore delle ipotesi per la procedente, dalla data figurante sulle prime istanze, ossia il 13 giugno 2002 (supra ad B), alla data di notifica delle tre sentenze pretorili riferite alle ultime istanze di rigetto delle opposizioni interposte dai terzi proprietari, ovvero il 16 novembre 2002 (supra ad C). Aggiungendo i 156 giorni della sospensione alla data del 22 dicembre 2003, si giunge alla data di scadenza del mercoledì 26 maggio 2004. Era quindi già scaduto il termine di perenzione biennale quando la procedente ha presentato la sua richiesta 16 giugno 2004. Occorre d’altronde ribadire (cfr. sentenza di rinvio STF 19 novembre 2004 [7B.199/2004], cons. 3) che nel Cantone Ticino le impugnazioni in materia di procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento non sospendono per legge l’esecuzione del giudizio (art. 22 cpv. 3 LALEF; CEF 11 gennaio 2005 [15.04.184]), sicché la sospensione del termine per chiedere la realizzazione cessa già al momento della notifica della sentenza che rigetta l’opposizione (salvo impugnazione alla quale viene concesso effetto sospensivo, ipotesi non realizzata nel caso di specie) e non solo al momento in cui il procedente è in grado di ottenere dal tribunale l’attestazione della crescita in giudicato della sentenza di rigetto (cfr. DTF 126 III 479 cons. 2a). È pertanto irrilevante la data del 15 gennaio 2003 – che corrisponde alla data del timbro della Pretura di Lugano a tergo delle sentenze del 14 novembre 2002, con il quale esse vengono dichiarate definitive – sulla quale la procedente fonda il suo calcolo.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: – avv. PA 1, __________ – PI 1, __________ Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RINVIO TF
Incarto n.15.2004.204
Lugano
25 marzo 2005
CJ/sc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nella procedura dipendente dai ricorsi 25 giugno 2004 di
1. RI 1
2. RI 2
3.RI 3
4. RI 4
contro
loperato dellCO 1 nellambito dellesecuzione n° __________ promossa contro RI 1 da
PI 1
vista la sentenza 27 settembre 2004 (inc. 15.04.116) di questa Camera, che in un primo tempo aveva respinto i ricorsi di tutti gli interessati;
richiamata la sentenza 19 novembre 2004 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (7B.199/2004), che ha annullato la predetta sentenza e rinviato la causa allautorità cantonale per nuova decisione;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario