ricorso contro l'aggiudicazione
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2005 15.2004.198
ricorso contro l'aggiudicazione
Incarto n. 15.2004.198 Lugano 14 gennaio 2005 PF/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 11 novembre 2004 di RI 1 rappr. da RA 2 contro l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da PI 1 PI 2 rappr. dal RA 1 procedura concernente anche PI 3 patrocinato da PA 1 richiamata l’ordinanza presidenziale 15 novembre 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo; viste le osservazioni: 23 novembre 2004 delPI 1 e della PI 2; 26 novembre 2004 del PI 3; 6 dicembre 2004 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che lo PI 1 e la PI 2 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei propri crediti; che in data 13 ottobre 2004 veniva realizzata, su richiesta dei creditori, una cartella ipotecaria al portatore di fr. 450'000.--, gravante in primo rango la part. __________ RFD di __________ di proprietà di RI 1; che con ricorso 11 novembre 2004 RI 1 si è aggravato contro la realizzazione della cartella ipotecaria in oggetto, postulandone l’annullamento; che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto nè le condizioni d’incanto, nè l’elenco oneri e di conseguenza non avrebbe potuto far valere i propri diritti nell’ambito della procedura esecutiva che lo concerne; che inoltre egli sostiene che l’aggiudicazione della cartella ipotecaria sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 126 LEF; che nelle proprie osservazioni sia lo PI 1 e la PI 2, nonché l’CO 1, sostengono la tardività del gravame; che dall’esame degli atti si evince che l’avviso d’incanto della cartella ipotecaria è stato pubblicato sul Foglio ufficiale del 29 settembre 2004 (cfr. doc. E, prodotto dal ricorrente); che dall’incarto esecutivo risulta inoltre la notifica al debitore dell’avviso d’incanto già in data 25 settembre 2004; che di conseguenza il ricorso 11 novembre 2004 contro la realizzazione della cartella ipotecaria in oggetto, si rivela manifestamente tardivo; che abbondanzialmente va rilevato che le norme invocate dal ricorrente sarebbero semmai applicabili alla procedura di realizzazione del pegno immobiliare e non a quella di realizzazione del pegno manuale, oggetto della presente vertenza; che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 11 novembre 2004 di RI 1, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - avvRA 2,;
- avv PA 1,; -RA 1, Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario