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15.2004.196

domanda di realizzazione

Ticino · 2004-11-22 · Italiano TI
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domanda di realizzazione

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2004 15.2004.196

domanda di realizzazione

Incarto n. 15.2004.196 Lugano 22 novembre 2004 PF/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 4 novembre 2004 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da PI 1 richiamata l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo; Viste le osservazioni: 16 novembre 2004 di PI 1; 17 novembre 2004 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che PI 1 procede nei confronti di  RI 1 per l’incasso del proprio credito; che al precetto esecutivo l’escussa, ha interposto opposizione, ritirandola l’11 ottobre 2004; che in data 20 ottobre 2004 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti dell’escussa; che tale domanda veniva comunicata dall’CO 1 alla debitrice in data 21 ottobre 2004; che con ricorso 4 novembre 2004  RI 1 si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione sostenendo che la stessa sarebbe prematura, non essendo rispettati i termini previsti dall’art. 154 LEF; che delle osservazioni di PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito; che per l’art. 154 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo; che se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l’azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. art. 154 cpv. 1 LEF); che secondo il Tribunale federale la disposizione dell’art. 154 cpv. 1 LEF sulla sospensione dei termini durante un processo si riferisce solamente al termine massimo,  non invece a quello minimo (cfr. DTF 124 III 79); che il precetto esecutivo n. ____________________ è stato notificato alla ricorrente il 24 febbraio 2004, mentre la domanda di vendita è stata inoltrata da PI 1 il 20 ottobre 2004; che di conseguenza il termine minimo di sei mesi previsto dall’art. 154 cpv. 1 per richiedere la realizzazione di un pegno immobiliare risulta rispettato; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 154 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 4 novembre 2004 di  RI 1,  è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:  –  RI 1,

– PI 1, Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             Il segretario