pagamento del prezzo di aggiudicazione
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.2004 15.2004.187
pagamento del prezzo di aggiudicazione
Incarto n. 15.2004.187 Lugano 19 novembre 2004 PF/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 21 ottobre 2004 di RI 1 rappr. da RA 1 contro l’operato dell’CO 1 procedura concernente anche PI 1 PI 2 rappr. da RA 2 PI 3 PI 4 PI 5 richiamata l’ordinanza presidenziale 26 ottobre 2004 con la quale al ricorso veniva accordato effetto sospensivo viste le osservazioni: 5 novembre 2004 di e PI 1; 15 novembre 2004 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il 5 agosto 2004 nell’ambito della realizzazione immobiliare nelle esecuzioni in via di pignoramento promosse nei confronti di PI 1, veniva venduto a pubblico incanto il fondo part. __________ RFD di __________; che l’immobile veniva aggiudicato per l’importo di fr. 301'000.-- a RI 1; che al momento della delibera RI 1 versava fr. 50'000.-- quale acconto sul prezzo di aggiudicazione, che, conformemente alla condizioni d’incanto, la rimanenza del prezzo di aggiudicazione doveva essere versata entro 30 giorni dalla data dell’incanto, vale a dire entro il 5 settembre 2004; che con bonifico bancario 10 settembre 2004, giunto all’CO 1 il 16 settembre 2004, RI 1 procedeva al pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione; che a seguito del ritardo nel pagamento del saldo del prezzo di delibera, l’CO 1 con decisione 13 ottobre 2004, in applicazione degli art. 143 LEF e 63 RFF e su richiesta della creditrice ipotecaria PI 1, annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________; che con ricorso 21 ottobre 2004 RI 1 si aggrava contro tale decisone postulandone l’annullamento, in quanto la creditrice ipotecaria con la sua richiesta di annullamento dell’asta avrebbe violato il principio della buona fede; che delle osservazioni di ed PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito; che in base all’art. 143 cpv.1 LEF se il pagamento non avviene nel termine prescritto, l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio di esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto; che, in conformità con questa norma, l’art. 63 cpv. 1 RFF prevede che ove l’aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l’ufficio annullerà l’aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto; che, malgrado il chiaro testo di queste disposizioni, il Tribunale federale ha deciso recentemente che contraddirebbe il senso e lo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF il fatto di restituire il pagamento tardivo, ma effettivamente eseguito, della rimanenza del prezzo e di procedere a un nuovo incanto (cfr. DTF 128 III 468); che infatti, viene considerato scopo delle citate norme, la semplicità della liquidazione e la rapida recitazione del creditore (DTF cit., 469); che nel caso di specie il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione pari a fr. 251'000.--, seppure in ritardo, è effettivamente giunto all’CO 1; che di conseguenza, la decisione impugnata che implicherebbe la restituzione dell’importo pagato al ricorrenteCO 1; che s’impone quindi l’annullamento della decisione 13 ottobre 2004 con la quale l’CO 1 annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1; che il ricorso va pertanto accolto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 143 LEF; 63 RFF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 21 ottobre 2004 di RI 1,, è accolto. 1.1. Di conseguenza è annullata la decisione 13 ottobre 2004 con la quale CO 1 annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – avv. RA 1, avv. RA 2, – PI 3,; – PI 4, – PI 5, Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario