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15.2004.176

Ticino · 2004-11-03 · Italiano TI
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avviso di pignoramento

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2004 15.2004.176

Incarto n. 15.2004.176 Lugano 3 novembre 2004 FP/sc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 4 ottobre 2004 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promosso nei confronti della ricorrente da PI 1 rappr. da: RA 1 Viste le osservazioni 13 ottobre 2004 dell’CO 1 esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che la PI 1 procede nei confronti della RI 1 per l’incasso del proprio credito; che il 28 settembre 2004 veniva notificato alla presidente del consiglio di amministrazione dell’escussa l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla creditrice; che con ricorso 4 ottobre 2004 la RI 1 si aggrava contro la notifica dell’avviso di pignoramento, sostenendo che la stessa sarebbe nulla essendo avvenuta all’indirizzo sbagliato; che delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito; che per l’art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima; che, secondo la dottrina un pignoramento non correttamente notificato non è nullo, ma unicamente annullabile (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 90); che tuttavia un pignoramento può essere annullato unicamente nel caso in cui a causa di un’errata o ritardata notifica il debitore  non ha potuto presenziare al pignoramento o non ha potuto fare valere i propri diritti (cfr. André E. Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 90); che nel caso di specie la ricorrente si duole del fatto che l’avviso di pignoramento è stato inviato a __________, dove la società escussa non ha alcun recapito e neppure risulta domiciliata la presidente del consiglio di amministrazione; che tuttavia a prescindere dal luogo in cui è stato notificato l’avviso di pignoramento, lo stesso risulta essere pervenuto all’escussa, prova ne è il presente gravame; che di conseguenza la ricorrente ha avuto notizia del pignoramento, previsto per il 22 ottobre 2004, almeno il 4 ottobre 2004 e quindi ben prima del termine previsto dall’art. 90 LEF; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 4 ottobre 2004 di RI 1,, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:  – RI 1,;

– RA 1, Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                                Il segretario