Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.05.2004 15.2004.17
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2004.17 Lugano 25 maggio 2004 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa segretario: Cassina statuendo sul ricorso 26 gennaio 2004 di RI1 rappr. dalla __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. 479238 promossa dalla ricorrente nei confronti di PI1 viste le osservazioni 24 marzo 2004 dell’UEF di Bellinzona esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che la Banca __________ procede nei confronti di __________ __________ per l’incasso dei propri crediti; che il 24 gennaio 2004 l’UEF di Bellinzona notificava alle parti l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. 479238 non avendo accertato alcun bene e reddito pignorabile a carico dell’escusso; che con ricorso 26 gennaio 2004 la Banca __________ si aggrava contro tale atto postulandone l’annullamento; che la ricorrente sostiene che l’UEF di Bellinzona nel calcolo del minimo di esistenza avrebbe tenuto conto di un importo troppo elevato a titolo di canone locatizio; che nelle proprie osservazioni 24 marzo 2004 l’UEF di Bellinzona sostiene di aver riconosciuto spese di trasferta ben al di sotto di quelle effettive; che inoltre l’UEF di Bellinzona ha affermato che nel conteggio impugnato è stato omesso il premio di cassa malati regolarmente pagato dall’escusso; che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13); che per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio, che se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento; che la decisione sulla specie di effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2 ad art 21, p. 260); che nel caso di specie l’UEF di Bellinzona ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare l’esatta eccedenza pignorabile dell’escusso; che di conseguenza l’attestato di carenza beni nell’esecuzione n. 479238 deve essere annullato; che l’incarto viene retrocesso all’UEF di Bellinzona per esperire i necessari accertamenti e determinare l’eccedenza pignorabile; che il ricorso va pertanto accolto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 26 gennaio 2004 di Banca __________, __________, è accolto. 1.1. Di conseguenza e annullato l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione
n. 479238 promossa nei confronti di,, da __________ 1.2. Gli atti sono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinare l’eccedenza pignorabile a carico di. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – __________ Comunicazione all’UEF di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario