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15.2004.161

comminatoria di fallimento. Ricorso

Ticino · 2004-11-23 · Italiano TI
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comminatoria di fallimento. Ricorso

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.11.2004 15.2004.161

comminatoria di fallimento. Ricorso

Incarto n. 15.2004.161 Lugano 23 novembre 2004 CJ/sc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 15 settembre 2004 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 settembre 2004 nell’esecuzione n° __________ promossa contro il ricorrente da PI 1 viste le osservazioni 27 settembre 2004 dell’CO 1; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerato in diritto: che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a          decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione   non è ancora esecutoria;

– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2); che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa; che nel caso concreto il ricorrente afferma unicamente di attraversare un momento difficile, di essere titolare di diversi crediti verso terzi per i quali ha promosso esecuzione e di essere disposto a saldare il debito appena possibile; che questi motivi non consentono l’annullamento della comminatoria di fallimento, che risulta conforme ai prescritti di diritto esecutivo; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 15 settembre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a:  – __________ RI 1, __________;

– PI 1, __________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           Il segretario