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15.2004.158

stralcio in seguito a riconsiderazione

Ticino · 2004-11-11 · Italiano TI
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Incarto n.15.2004.158

Lugano

11 novembre 2004

CJ/sc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 15 settembre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l'avviso di pignoramento emesso il 7 settembre 2004 su rogatoria del Betreibungsamt del __________ nelle procedure esecutive n. __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

1. PI 1

2. PI 3 __________

3. PI 2

preso atto che con decisione 27 settembre 2004, l'CO 1 ha annullato il provvedimento impugnato, dopo aver accertato che il Betreibungsamt del __________ aveva erroneamente chiesto l'esecuzione del pignoramento mentre intendeva solo trasmettere al debitore l'avviso di pignoramento;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 cons. 3);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                  Il segretario