notifica di atti giudiziari
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso 5 agosto 2004 di RI1,, è respinto.
E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: – RI1;
– PI1 Comunicazione all’CO1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.09.2004 15.2004.132
notifica di atti giudiziari
Incarto n. 15.2004.132 Lugano 15 settembre 2004 PF/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 5 agosto 2004 di RI1 contro l’operato dell’CO1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da PI1 viste le osservazioni 30 agosto 2004 CO1 esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che ilPI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito; che il 25 marzo 2004 veniva spiccato nei confronti del debitore il precetto esecutivo n. __________ dellCO1; che tale precetto veniva notificato il 26 marzo 2004 a __________ che in data 5 agosto 2004 RI1 formula “istanza di opposizione al precetto esecutivo” sostenendo di essere giunto solo oggi a conoscenza del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei suoi confronti dal PI1; che egli sostiene che il precetto esecutivo non gli sarebbe stato notificato personalmente e di conseguenza non avrebbe potuto formulare opposizione in tempo utile; che egli postula quindi la restituzione del termine per formulare opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’CO1; che con osservazioni 30 agosto 2004 l’CO1 comunicava che il precetto esecutivo in oggetto era stato notificato al padre dell’escusso presso il domicilio del debitore in via; che nel caso in esame non si tratta, come erroneamente indicato dall’escusso, di una restituzione del termine per fare opposizione secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, ma di una contestazione concernente la notifica del precetto esecutivo n.__________ da sollevare mediante ricorso secondo l’art. 17 LEF; che di conseguenza l’CO1 dovrebbe compiere gli incombenti istruttori previsti dall’art. 9 LPR; che per l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1); che non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato – tanto ove sia stato sottoposto sulla base dell’art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR – quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame giudiziale è limitato a una questione di diritto che non richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già sulla base dei documenti prodotti; che nell’ipotesi di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9); che nel caso in esame, vista la documentazione agli atti non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti; che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione; che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati; che dall’esame degli atti si evince che il precetto esecutivo n. __________ dell’CO1 risulta essere stato notificato a __________, padre dell’escusso, che vive con il figlio in via a; che di conseguenza la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente secondo i disposti dell’art. 64 cpv. 1 LEF; che il ricorso va pertanto respinto che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 64 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 5 agosto 2004 di RI1,, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – RI1;
– PI1 Comunicazione all’CO1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario