Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 agosto 2004 /FP/fp/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser segretario: Piccirilli statuendo sull’istanza 15 luglio 2004 di IS1 tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso PI1 Nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto: PI2, composta di: PI1, PI9 PI10 PI11 PI12 nelle esecuzioni di cui a due gruppi dell’IS1 promosse dai creditori ivi partitamente indicati; preso atto delle domande di vendita 9 marzo, 9 aprile e 17 maggio 2004; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 7 giugno 2004 in conformità della citazione del 19 maggio 2004; rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 21 giugno 2004 agli interessati, non è giunta all’IS1 alcuna proposta concreta sulle modalità di realizzazione; ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante all’escusso PI1, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu PI2, interessenza pignorata nelle esecuzioni di cui ai due gruppi dell’IS1 promosse dai creditori ivi partitamente indicati.
E. 2 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
E. 3 Intimazione all'IS1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.128
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2004.128 Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser segretario: Piccirilli statuendo sull’istanza 15 luglio 2004 di IS1 tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso PI1 Nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto: PI2, composta di: PI1, PI9 PI10 PI11 PI12 nelle esecuzioni di cui a due gruppi dell’IS1 promosse dai creditori ivi partitamente indicati; preso atto delle domande di vendita 9 marzo, 9 aprile e 17 maggio 2004; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 7 giugno 2004 in conformità della citazione del 19 maggio 2004; rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 21 giugno 2004 agli interessati, non è giunta all’IS1 alcuna proposta concreta sulle modalità di realizzazione; ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante all’escusso PI1, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu PI2, interessenza pignorata nelle esecuzioni di cui ai due gruppi dell’IS1 promosse dai creditori ivi partitamente indicati. 2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 3. Intimazione all'IS1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario