Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.08.2004 15.2004.105
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2004.105 Lugano 17 agosto 2004 CJ/fp/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani segretario: Jaques statuendo sul ricorso 1° giugno 2004 di RICO1 contro l’operato dell’CON1 e meglio contro l'avviso d'incanto per beni mobili, crediti e diritti del 28 maggio 2004 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dallo PINT1 rappr. dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona viste le osservazioni 22 giugno 2004 dell'Ufficio esazione e condoni e 6 luglio 2004 dell'CON1; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il 18 marzo 2003, l'Ufficio esazione e condoni ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione, invitando l'CON1 a voler pignorare, oltre ad ogni altro attivo, i crediti di fr. 210'000.-- e fr. 10'000.-- vantati dal debitore nei confronti di D__________, __________; che il 6 giugno 2003, l'CON1 ha proceduto al pignoramento di siffatti crediti; che sia l'escusso sia il terzo debitore hanno contestato l'esistenza dei crediti pignorati; che il 28 maggio 2004, l'CON1 ha emesso l'avviso d'incanto, ordinato per il 6 luglio 2004; che il ricorrente si aggrava contro tale provvedimento, ribadendo come il credito pignorato sia stato estinto nel 2000; che la contestazione sull'esistenza o l'importo di un credito non impedisce il suo pignoramento né pertanto la sua messa all'asta (cfr. Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 95, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 11 e 55 ad art. 95, n. 22 ad art. 122 nonché n. 9 ad art. 131, con rif.), a meno che l'escutente vi rinunci; che la questione dell'esistenza del credito pignorato andrà se del caso risolta in un'eventuale causa promossa dall'aggiudicatario del credito contro l'asserito terzo debitore; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 95 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 1° giugno 2004 di __________ RICO1 è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – __________ RICO1, __________;
– Ufficio esazione e condoni, Bellinzona. Comunicazione all’CON1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario