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15.2003.58

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-04-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.2003 15.2003.58

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2003.58 Lugano 23 aprile 2003 CJ/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sul ricorso 17 febbraio 2003 di __________ tutti rappr. da __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro gli avvisi di pignoramento 12 febbraio 2003 emessi nelle esecuzioni n. __________ a carico di __________, n. __________ a carico di __________ nonché n. __________ e __________ a carico di __________ tutte inoltrate dallo __________ rappr. dal __________ viste le osservazioni 21 marzo 2003 dell’UEF di Bellinzona; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di tre persone diverse; che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari; che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle tre procedure; che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (F lavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.); che i ricorrenti si aggravano contro la riattivazione chiesta dal creditore delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ «con fini perversi, di esercitare violenze psicologiche, sul debitore, impegnato su un altro fronte ricorsuale di “__________ ”»; che, viste le sentenze di rigetto definitivo delle diverse opposizioni pronunciate il 5 giugno 2001 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona (inc. __________, risp. __________ e __________), le sentenze 8 ottobre 2001 della Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello (inc. 16.2001.68, risp. 16.2001.71 e 16.2001.70) e le domande di proseguimento dell’esecuzione presentate dal procedente il 16 novembre 2001 e rinnovate il 31 gennaio 2003 in seguito all’annullamento dei pignoramenti fissati il 5 giugno 2002 e 23 ottobre 2002, i provvedimenti impugnati risultano ineccepibili; che per __________ inoltre la pretesa di cui all’esecuzione n. __________ è «un credito per tasse di giudizio concernente 1 ricorso + 2 istanze emesse dal TRAM su “3” procedure di __________ per prassi collaudata esenti di tasse di giudizio __________»; che trattandosi di una censura di merito, essa sfugge al potere di cognizione di questa Camera; che se i ricorrenti ritengono infondati i crediti posti a fondamento delle esecuzioni devono inoltrare l’azione di annullamento dell’esecuzione prevista agli art. 85 e 85a LEF, risp. pagare l’importo posto in esecuzione ed avviare un’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF; che il fatto che __________ abbia inoltrato denuncia al Consiglio della Magistratura contro due giudici del Tribunale amministrativo cantonale è irrilevante in questa sede; che i ricorsi vanno pertanto respinti; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 85, 85a, 86, 90 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dal ricorso 17 febbraio 2003 di __________, __________ e __________, tutti in __________, sono congiunte. 2. Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto. 3. Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto. 4. Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto. 5. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 7. Intimazione a:   -   __________ Comunicazione all’UEF di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           Il segretario