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15.2003.55

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74); che per essere tempestiva, l’opposizione non comunicata direttamente e indilatamente all’agente notificatore deve essere indirizzata all’Ufficio (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 74) e, se viene usata la via postale, consegnata entro l’ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero (cfr. art. 32 cpv. 1 LEF); che l’opposizione dell’istante è pertanto da considerare tardiva; che, a supporre che l’impedimento allegato dall’istante – ma non motivato e ancora meno comprovato – sia cessato solo l’11 febbraio 2003, data dell’invio dell’opposizione, l’istanza di restituzione del termine dell’11 marzo 2003 è ovviamente tardiva, in quanto successiva alla scadenza del termine di 10 giorni fissata all’art. 33 cpv. 4 LEF; che infatti secondo questa norma, l’istanza di restituzione di un termine – motivata – deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento; che in concreto l’istanza è quindi tardiva; che il ritardo dell’Ufficio a trasmettere all’istante lo scritto 14 febbraio 2003 in cui le è stata comunicata la tardività dell’opposizione è irrilevante, in quanto l’Ufficio non è il patrocinatore delle parti; che del resto la facoltà di chiedere la restituzione del termine d’opposizione è esplicitamente menzionata a tergo del precetto esecutivo (“Spiegazioni”, ad 3); che il ricorso è pertanto irricevibile; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 31 cpv. 1 e 3, 32 cpv. 1, 33 cpv. 4, 74 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. L’istanza 11 marzo 2003 di __________, è irricevibile per intempestività. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:__________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.05.2003 15.2003.55

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2003.55 Lugano 28 maggio 2003 CJ/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sull’istanza 11 marzo 2003 di restituzione del termine di opposizione presentata da __________ nell’esecuzione n.__________ diretta dalll’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa da __________ esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato all’istante  mercoledì 29 gennaio 2003; che la stessa ha apposto a mano sulla copia del precetto esecutivo destinata al debitore la dicitura “Faccio opp. il 9.2.03”, seguita dalla firma dell’amministratore unico; che detta copia è stata però spedita con invio raccomandato solo il martedì 11 febbraio 2003 (cfr. busta annessa allo scritto 14 febbraio 2003 dell’UEF di Bellinzona) ed è giunta all’Ufficio il 13 febbraio 2003; che il termine d’opposizione, di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), era tuttavia già scaduto il lunedì 10 febbraio 2003 – e non il sabato 8 febbraio 2003 come erroneamente indicato dall’Ufficio nel suo scritto 14 febbraio 2003 (cfr. art. 31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74); che per essere tempestiva, l’opposizione non comunicata direttamente e indilatamente all’agente notificatore deve essere indirizzata all’Ufficio (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 74) e, se viene usata la via postale, consegnata entro l’ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero (cfr. art. 32 cpv. 1 LEF); che l’opposizione dell’istante è pertanto da considerare tardiva; che, a supporre che l’impedimento allegato dall’istante – ma non motivato e ancora meno comprovato – sia cessato solo l’11 febbraio 2003, data dell’invio dell’opposizione, l’istanza di restituzione del termine dell’11 marzo 2003 è ovviamente tardiva, in quanto successiva alla scadenza del termine di 10 giorni fissata all’art. 33 cpv. 4 LEF; che infatti secondo questa norma, l’istanza di restituzione di un termine – motivata – deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento; che in concreto l’istanza è quindi tardiva; che il ritardo dell’Ufficio a trasmettere all’istante lo scritto 14 febbraio 2003 in cui le è stata comunicata la tardività dell’opposizione è irrilevante, in quanto l’Ufficio non è il patrocinatore delle parti; che del resto la facoltà di chiedere la restituzione del termine d’opposizione è esplicitamente menzionata a tergo del precetto esecutivo (“Spiegazioni”, ad 3); che il ricorso è pertanto irricevibile; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 31 cpv. 1 e 3, 32 cpv. 1, 33 cpv. 4, 74 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. L’istanza 11 marzo 2003 di __________, è irricevibile per intempestività. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:__________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           Il segretario